SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.
Il fatto
Il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 159/2011, la confisca di beni nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, estendendo il vincolo a beni intestati a congiunti (moglie, figlia, fratello), qualificati come intestatari fittizi. La Corte d’appello confermava il decreto.
Ricorsi in Cassazione, veniva dedotta sia la questione circa la reale titolarità dei beni, sia l’assenza dei presupposti di pericolosità, sproporzione e provenienza illecita. La Quinta Sezione, ravvisato un contrasto giurisprudenziale, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è la seguente: se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.
La decisione
In materia si contrappongono diversi orientamenti.
Un primo indirizzo maggioritario assume che il terzo poss rivendicare l’effettiva titolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a proporre qualsivoglia questione relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto.
In sostanza il terzo sarebbe portatore di un mero interesse di fatto all’esito della procedura che non può costituire fondamento della legittimazione processuale, individuabile solo a fronte di un interesse giuridicamente tutelato.
Tale orientamento si confronta anche con l’opposta tesi per la quale l’interposizione fittizia non individua di per sé una condotta illecita. Al riguardo, la giurisprudenza sottolinea come proprio la disciplina dettata dall’art. 1414 c.c. preveda che, se le parti hanno inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, tra le stesse ha effetto il contratto simulato.
Il secondo orientamento minoritario sostiene che il terzo, il quale rivendica l’effettiva titolarità e proprietà dei beni oggetto di vincolo, è legittimato e ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche insussistenza dei presupposti per l’applicazione della musica nei confronti del preposto.
Un terzo orientamento prevedeva due diverse declinazioni, evolute progressivamente.
Le Sezioni Unite hanno scelto di dare continuità all’orientamento maggioritario, restringendo la legittimazione del terzo intestatario fittizio alla sola possibilità di rivendicare l’effettiva titolarità dei beni oggetto di confisca.
Il terzo, dunque, non può sindacare l’insussistenza dei presupposti della misura, come la pericolosità del proposto, la sproporzione patrimoniale o la provenienza illecita dei beni, trattandosi di questioni che rimangono nella disponibilità difensiva esclusiva del proposto.
La Corte ha, pertanto, preso posizione rispetto ai diversi orientamenti formatisi in giurisprudenza. Quello maggioritario, cui viene ora ribadita adesione, ammetteva per il terzo solo la difesa relativa alla titolarità reale, negando qualsiasi intervento sulle condizioni applicative della misura. Vi era poi un orientamento minoritario, che aveva riconosciuto al terzo un ruolo difensivo più ampio, consentendogli di contestare anche i presupposti della confisca, inclusa la pericolosità soggettiva del proposto.
Infine, un orientamento intermedio aveva tracciato una soluzione di compromesso, riconoscendo al terzo la possibilità di incidere sui profili oggettivi, quali la sproporzione tra reddito e beni o la datazione dell’acquisto, ma escludendo ogni contestazione dei profili soggettivi legati alla pericolosità.
Con la decisione in commento le Sezioni Unite hanno, dunque, privilegiato la linea più restrittiva, richiamando il dato normativo del d.lgs. 159/2011 e il principio processuale dell’interesse ad agire. L’utilità giuridicamente rilevante del terzo non può estendersi oltre la rivendicazione della titolarità reale, giacché diversamente la sua impugnazione si tradurrebbe in una difesa surrogatoria del proposto, alterando l’equilibrio del sistema preventivo. La pronuncia si segnala per il rigore con cui delimita la posizione del terzo, riaffermando la centralità esclusiva del proposto nel procedimento di prevenzione.
È opportuno evidenziare, secondo la Corte, ce il procedimento di prevenzione presenta, rispetto al processo penale, connotazioni e finalità del tutto autonomi, al punto che è ormai incontestata la piena autonomia delle cadenze, delle acquisizioni e degli epiloghi decisori che contraddistinguono il primo rispetto al secondo.
In chiusura, le Sezioni Unite ribadiscono che la regiudicanda di prevenzione è “a soggetto e oggetto determinati”, parte necessaria è solo il proposto, mentre il terzo, se non dimostra la titolarità effettiva, resta privo di un interesse giuridicamente rilevante.
La confisca di prevenzione vede, proprio per soddisfare la sua funzione, patrimonio di sospetta origine illecita e proposto legati fra loro da una corrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume una qualità eventuale ed accessoria, in quanto l’azione di prevenzione è destinata a prevalere sulla titolarità apparente dei beni oggetto di confisca.
La domanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deve essere accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia.
Conclusioni
Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., l’onere delle spese di procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.




