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Illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983 in relazione all’art. 299, co. 1 del codice civile – Corte Cost., n. 210/2025, dep. 30 dicembre 2025

- 1 Febbraio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n.184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore.

Il fatto 

Con ordinanza del 17 gennaio 2025, il Tribunale per i minorenne di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in coordinamento con l’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell’adottato minore d’età con quello dell’adottante, derogando alla previsione che impone di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato.

La normativa censurata, rinviando alla disciplina dell’adozione del maggiorenne, imponeva l’automatica anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato, ledendo automaticamente il diritto inviolabile all’identità personale e il preminente interesse del minore. Pertanto, il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in coordinamento con l’art. 299, comma 1, del codice civile.

In merito alla rilevanza e non manifesta infondatezza di tale questione, il giudice a quo, appurato che i dubbi di legittimità costituzionale non possano essere superati né in via interpretativa, stante la formulazione letterale dell’art. 299 cod. civile, né ricorrendo alla procedura amministrativa di cui al D.P.R. 396/2000, ha osservato che, nell’ambito dell’adozione in casi particolari, sono ricomprese situazioni in cui l’imposizione del doppio cognome non risponde al superiore interesse del minore, ma rischia di pregiudicarne lo sviluppo psicofisico e la costruzione dell’identità.

Pertanto, si ritiene che il giudice dovrebbe valutare in concreto il complesso di circostanze in cui si forma la personalità del minore e adeguare in maniera conforme l’attribuzione del cognome, bilanciando il rispetto della vita privata e personale con il best interest del minore.

In data 13 magio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio, eccependo l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni sollevate. In particolare, la difesa dello Stato ha ritenuto che sia stato richiesto alla Corte un intervento manipolativo additivo che eccede i poteri del giudice costituzionale; inoltre, ha affermato che, nell’adozione in casi particolari, il mantenimento del cognome originario è funzionale a preservare i rapporti con la famiglia di origine.

La decisione

La Corte Costituzione ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia fondata per le seguenti ragioni.

L’art. 55 della legge 184 del 1983, nel regolare l’attribuzione del cognome per effetto dell’adozione in casi particolari, opera un rinvio all’art. 299, primo comma, cod. civ., dettato in materia di adozione del maggiore d’età, il quale sancisce che “l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio”.

La Corte Costituzionale osserva che tale disciplina interseca sia il complesso tema dei rapporti fra l’attribuzione del cognome e il diritto all’identità personale sia la relazione tra l’adozione in casi particolari e le regole dettate per l’adozione del maggior d’età.

In particolare, si rileva che il cognome di un individuo rispecchia l’identità familiare e riflette gli eventi che incidono sulla stessa; difatti, il cognome, attribuito alla nascita con l’acquisizione dello status filiationis, collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie e può mutare in conseguenza di eventi come il riconoscimento o accertamento giudiziale della filiazione, aprendo nuovi scenari che spaziano dall’anteposizione, all’aggiunta, nonché alla sostituzione del nuovo cognome al precedente.

Il giudice delle leggi osserva altresì che l’istituto dell’adozione in casi particolari abbraccia una complessa varietà di fattispecie con riguardo alle quali si possono prospettare situazioni molto differenti quanto al rapporto tra il cognome dell’adottante e quello dell’adottato; a titolo esemplificativo, si può citare la situazione in cui l’adottando porti il cognome del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che comunque è favorevole all’adozione e alla sostituzione del proprio cognome; oppure, quella del minore orfano e affetto da “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali” che viene adottato da un soggetto terzo.

Pertanto, la Corte Costituzionale ritiene che il giudice debba valutare in concreto una serie di elementi per comprendere se la sostituzione del cognome originario del minore con quello dell’adottante risponda alla sua effettiva identità ed al suo preminente interesse. Tra gli elementi che il giudice deve valutare rientrano: il totale disinteresse e l’assenza di rapporti tra il minore e la famiglia d’origine, a fronte di rapporti già instaurati da tempo con il genitore adottante nell’ambito della famiglia ricomposta o con la famiglia adottiva, che sia stata in precedenza affidataria del minore. Parimenti, potrebbero essere valutate ulteriori circostanze aggiuntive, quale, per ipotesi, la sussistenza di fratelli o sorelle che hanno già il cognome dell’adottante. È altresì necessario considerare l’età dell’adottando, poiché incide sul possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome; in particolare, quanto più il bambino è in tenera età, tanto più il processo di formazione della sua identità personale intorno all’originario cognome risulta tenue.

Alla luce delle osservazioni formulate, la Corte Costituzionale ritiene che bisogna accogliere la prospettiva del best interest of child, inteso quale sintesi verbale dell’esigenza di operare i bilanciamenti di interesse, nell’ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso. Conseguentemente, ove il giudice sia sollecitato alla sostituzione del cognome da parte di chi esprime consensi e assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge 184 del 1983, deve verificare se il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua identità o se realizza, invece, il suo preminente interesse la sostituzione di tale cognome con quello dell’adottante o degli adottanti.

Conclusioni

La Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore.

Il giudice delle leggi precisa altresì che tale possibilità si aggiunge a quella di invertire l’ordine dei cognomi, già prevista dall’art. 299, primo comma, del codice civile, a seguito della sentenza n. 135 del 2023 concernente l’adozione del maggiore d’età.

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