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Maltrattamenti in famiglia ed esercizio di un diritto culturale – Cass. Pen., sez. VI, 5 gen-naio 2026, n. 13

- 30 Gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In tema di violenza sessuale, il principio di tassatività osta a che nel concetto di “subire” atti sessuali possano essere ricompresi atti sessuali, sia pure posti in essere in modo costrittivo o induttivo, che non impingano sulla sfera corporea della persona offesa.

Il fatto 

Il difensore dell’imputato ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il la Corte di appello  ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati riuniti di maltrattamenti e lesioni in danno della moglie e, con le riconosciute attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di un anno, cinque mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, subordinato dalla Corte di appello alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso ente idoneo, da avviare entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza

Il ricorso si articola in quattro motivi.

Con il primo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 165, quinto comma, cod. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di appello, in assenza di impugnazione del P.m., subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso, ad una condizione peggiorativa, che potrebbe non essere adempiuta entro il termine fissato, determinando la definitività della sentenza con evidente pregiudizio per l’imputato.

Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione e l’omessa considerazione delle risultanze processuali in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

Sostiene il ricorrente che difetterebbe l’abitualità delle condotte, essendo solo tre gli episodi esaminati dalla Corte di appello, occasionali e distanziati tra loro, e non potendo considerarsi altri episodi del tutto generici. Evidenzia che la Corte di appello, pur riconoscendo la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini rispetto a quelle rese in dibattimento, ha illogicamente ritenuto maggiormente attendibili le prime, benché la stessa avesse precisato di non aver mai voluto denunciare il marito; che la vicenda era stata ingigantita e la situazione precipitata durante il Covid, quando il marito aveva perso il lavoro e le discussioni erano divenute più frequenti e sfociate in aggressioni reciproche.

La Corte di appello non avrebbe considerato che: la coppia ha nel frattempo avuto un’altra figlia; la moglie si è iscritta a scuola per imparare l’italiano e l’imputato la aiuta nelle faccende domestiche; la madre della persona offesa ha dichiarato che il genero è un bravo uomo e la figlia non si era mai lamentata di lui; la persona offesa ha dichiarato di voler rimettere la querela e di aver superato ogni problema con il marito.

Con il terzo motivo denuncia vizi della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, essendo le condotte sorrette da dolo d’impeto e non dall’intento di infliggere abituali sofferenze alla moglie. La Corte di appello avrebbe dovuto tener conto della matrice culturale del ricorrente, che, comunque, non si è sottratto agli incontri con gli assistenti sociali ed è migliorato, come ammesso dalla stessa persona offesa.

L’ultimo motivo denuncia il vizio di motivazione e l’omessa valutazione circa la configurabilità del meno grave reato di lesioni, estinto per intervenuta remissione di querela.

La decisione

I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:

  La Corte, in primo luogo, ritiene il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, versati in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio nei termini proposti dal ricorso.

Con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia tale reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza, fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione.

Sul punto il movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni devono considerarsi recessivi rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell’individuo, che, proprio in tema di maltrattamenti.

Lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare – in linea con l’art. 3 Cost. – la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica.

Conclusioni

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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