SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, la tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero non è esclusa dall’ambito della protezione complementare, permanendo il divieto di respingimento, espulsione o estradizione in presenza di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra i quali rientra l’art. 8 CEDU. La protezione complementare continua, pertanto, ad operare quale strumento di attuazione del diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., attraverso una valutazione individuale e comparativa della situazione del richiedente.
Il fatto
Nel corso di un giudizio instaurato da un cittadino senegalese avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 giugno 2025, sollevava rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., prospettando un rilevante contrasto interpretativo in ordine all’ambito applicativo della protezione complementare dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023.
Il giudice a quo, esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, riteneva nondimeno non implausibile l’accoglimento della domanda subordinata di protezione complementare, alla luce del radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale. Tuttavia, la soppressione dei riferimenti espressi alla vita privata e familiare contenuti nell’art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998 poneva seri dubbi circa la perdurante tutelabilità di tali situazioni.
Il Tribunale formulava pertanto il quesito se, all’esito della riforma del 2023, la tutela della vita privata e familiare dovesse ritenersi esclusa dall’ordinamento, ovvero se continuasse a trovare fondamento nel rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità o della Corte EDU, ovvero ancora in applicazione diretta dell’art. 10 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, ha affermato che la protezione complementare continua a garantire la tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023.
La Suprema Corte muove da una ricostruzione sistematica dell’istituto, sottolineando come la protezione complementare costituisca una forma di tutela nazionale, autonoma e residuale rispetto alla protezione internazionale, ma nondimeno funzionale all’attuazione degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano. In tale prospettiva, il rinvio operato dall’art. 19 del testo unico immigrazione all’art. 5, comma 6, dello stesso decreto legislativo conserva piena efficacia quale clausola di salvaguardia.
La soppressione dei riferimenti testuali alla vita privata e familiare non è, secondo la Corte, idonea a determinare un arretramento della tutela, giacché il diritto al rispetto della vita privata e familiare trova fondamento diretto nell’art. 8 CEDU, nonché negli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., operando come limite invalicabile ai poteri di allontanamento dello straniero.
Richiamando ampiamente il diritto vivente formatosi in materia di protezione umanitaria e poi speciale, la Corte ribadisce che il riconoscimento della protezione complementare postula una valutazione individuale e comparativa tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e le condizioni personali e oggettive cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, senza che il solo radicamento sociale possa assumere valore dirimente in assenza di una effettiva condizione di vulnerabilità.
Ne deriva che la tutela della vita privata e familiare permane nell’ordinamento quale espressione del diritto di asilo costituzionale, non potendo il legislatore ordinario comprimere l’osservanza degli obblighi sovraordinati mediante interventi abrogativi di carattere formale.
Conclusioni
La sentenza in esame riveste un rilievo sistematico di primaria importanza, poiché chiarisce definitivamente che la riforma del 2023 non ha determinato una cesura nella tutela dei diritti fondamentali dello straniero, ma ha lasciato intatta la funzione della protezione complementare quale strumento di attuazione del diritto di asilo costituzionale.
La Corte di cassazione riafferma una concezione sostanziale della protezione, ancorata alla centralità della persona e alla necessità di un’interpretazione conforme alla Costituzione e alla CEDU, valorizzando il carattere “aperto” e non tipizzato delle situazioni di vulnerabilità.
In tal modo, la pronuncia si pone in linea di continuità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, confermando che la tutela della vita privata e familiare non rappresenta un’estensione indebita della protezione complementare, bensì una componente essenziale del sistema multilivello di garanzia dei diritti fondamentali dello straniero.




