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Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti come condizioni oggettive della condotta del delitto di combustione illecita di rifiuti – Cass. Pen. III sez. pen. 4 dicembre 2025 nr. 39162

- 22 Gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In tema di combustione illecita di rifiuti, il delitto di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006 risulta configurabile quando la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, senza che sia necessaria la previa contestazione o l’accertamento autonomo delle contravvenzioni di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, trattandosi di una condizione oggettiva della condotta e non di un presupposto penalmente autonomo.

Il fatto 

Con sentenza dell’11 aprile 2025 la Corte d’appello confermava integralmente la decisione del Tribunale, con la quale l’imputato veniva condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. I giudici di merito avevano ritenuto accertato che l’imputato avesse dato causa all’incendio di rifiuti in polistirolo, abbandonati o depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà; commettendo il reato come committente in concorso con due dipendenti che avevano materialmente incendiato i rifiuti.

Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo in quattro motivi. Con il primo motivo denunciava la violazione di legge penale e processuale, nonché il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova testimoniale. In particolare, asseriva che la Corte territoriale non aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni del teste, il quale aveva riferito che l’imputato si era limitato a impartire ai dipendenti l’ordine di trasferire un furgone carico di materiale presso un altro sito aziendale, destinato a magazzino, e di procedere allo scarico, senza mai disporre la combustione del polistirolo. Secondo il ricorrente, tale versione, coerente anche con quanto da lui stesso dichiarato nel corso dell’esame, dimostrava la sua estraneità all’incendio, da ricondurre – invece – ad un’iniziativa autonoma ed estemporanea dei propri dipendenti, tanto più che egli non era presente sul luogo ed era intervenuto solo successivamente, su richiesta dei Carabinieri. La motivazione della sentenza impugnata veniva, inoltre, censurata per illogicità, laddove aveva desunto la responsabilità dell’imputato dal mancato chiarimento spontaneo dell’accaduto, nonché per il carattere meramente congetturale dell’affermazione secondo cui l’ordine di bruciare i rifiuti sarebbe stato impartito in un momento diverso, in assenza di qualsiasi prova di comunicazioni in tal senso. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente contestava anche la configurazione di una responsabilità per omesso controllo ai sensi dell’art. 256-bis, comma 3, evidenziando l’impossibilità di esercitare un controllo effettivo sui dipendenti, che avevano agito in un’area distante dal luogo di esercizio dell’attività d’impresa, e rilevando, inoltre, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi di profilo non contestato e peraltro rilevante come circostanza aggravante.

Con il secondo motivo di ricorso veniva dedotta l’inosservanza di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della mancata contestazione del reato presupposto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Si sosteneva che la combustione illecita presuppone necessariamente la previa sussistenza di un deposito incontrollato, che nel caso di specie non sarebbe stato né contestato né provato. A suo avviso, il materiale in polistirolo era stato rinvenuto in un’area aziendale destinata all’attività d’impresa e dotata di magazzino, sicché la condotta avrebbe dovuto essere qualificata, al più, come deposito temporaneo di rifiuti, lecitamente raccolti e trasportati, anche in considerazione del fatto che egli era titolare di autorizzazione alla raccolta e al trasporto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 131-bis c.p., censurando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare plurimi elementi indicativi della minima offensività della condotta, quali il fatto che egli non fosse l’autore materiale dell’incendio, le modalità dell’abbruciamento, avvenuto in pieno giorno e in modo controllato all’interno di una cisterna utilizzata per le sterpaglie, l’immediato intervento dell’imputato e il carattere occasionale dell’episodio, ascrivibile a un fraintendimento delle direttive impartite ai dipendenti.

Con il quarto ed ultimo motivo, veniva denunciata l’illogicità e la carenza di motivazione della Sentenza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stato disposto senza adeguata valutazione della modesta gravità dell’offesa e del pericolo arrecato, dello stato di incensuratezza dell’imputato e del suo comportamento collaborativo successivo al fatto.

Il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso, ritenendo le doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque manifestamente infondate. La difesa replicava con memoria, ribadendo l’estraneità dell’imputato all’incendio e l’insussistenza della condotta presupposta di abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti.

La decisione

La Corte di Cassazione –  in via preliminare –  rilevava che il ricorso riproduceva in larga parte i motivi già dedotti in appello e puntualmente esaminati e respinti dalla Corte territoriale. Da ciò derivava l’inammissibilità delle censure rilevate,  nella misura in cui esse sollecitavano una rivalutazione del merito o si risolvevano in doglianze generiche, solo apparentemente riconducibili a vizi di legittimità.

Più precisamente, con  riguardo al primo motivo, la Corte rieneva inammissibili le doglianze relative al preteso travisamento delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni del teste. Tali censure venivano qualificate come dirette a ottenere una rilettura delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte, invece, valorizzava la motivazione della Sentenza impugnata, nella parte in cui escludeva la natura di deposito temporaneo dei rifiuti, evidenziando che il polistirolo era accatastato in modo indiscriminato e in quantità rilevante su un terreno di proprietà del ricorrente, in un luogo diverso da quello di produzione.

La responsabilità dell’imputato veniva quindi correttamente affermata a titolo di concorso, quale committente, sulla base di un ragionamento inferenziale fondato sulla prassi aziendale e sulla condotta successiva al fatto, senza che ciò integrasse un vizio logico della motivazione. Veniva, invece, escluso che potesse residuare una responsabilità per omessa vigilanza ai sensi dell’art. 256-bis, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione nel frattempo abrogata, restando comunque ferma la responsabilità concorsuale.

Il secondo motivo veniva considerato infondato in quanto il delitto di combustione illecita di rifiuti richiede unicamente che la condotta abbia a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, inteso come deposito privo delle prescritte cautele ambientali, non essendo necessaria la previa contestazione dei reati contravvenzionali di abbandono o deposito incontrollato. Nel caso di specie, la sussistenza di un deposito incontrollato è stata correttamente accertata in fatto, alla luce delle modalità di accumulo dei rifiuti, sicché risultavano prive di fondamento le doglianze difensive sul punto.

Quanto al terzo motivo, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la Corte ne dichiarava l’inammissibilità, evidenziando che detto motivo  investiva valutazioni di merito adeguatamente motivate già nella sentenza della Corte d’Appello. Inoltre, veniva rilevato che, medio tempore, il legislatore aveva espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis ai delitti ambientali, tra cui quello di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, rendendo comunque recessiva la censura.

Infine, il quarto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, veniva ritenuto manifestamente infondato, poiché volto a contestare una valutazione discrezionale del giudice di merito fondata sulla gravità del fatto, ritenuta elemento preponderante ai sensi dell’art. 133 c.p. La Corte ribadiva che il diniego delle attenuanti può essere legittimamente fondato anche su un solo indice negativo, senza necessità di un’espressa confutazione di tutte le deduzioni difensive.

Conclusioni

La Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso, dichiarando infondato il secondo motivo e inammissibili i restanti, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.c.

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