SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
La Corte di giustizia ha chiarito che uno Stato membro è tenuto a riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti connessi alla libertà di circolazione e di soggiorno, un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso validamente celebrato in un altro Stato membro nel quale tali cittadini hanno esercitato tali libertà.
Antefatto della causa
Nel 2018 due cittadini polacchi, stabilitisi in Germania, di cui uno in possesso anche della cittadinanza tedesca, hanno contratto matrimonio a Berlino. Con l’intento di trasferirsi in Polonia e di esservi riconosciuti come coppia legalmente coniugata, essi hanno presentato istanza alle autorità polacche competenti affinché l’atto di matrimonio formato in Germania fosse trascritto nei registri dello stato civile polacco.
La trascrizione di un atto di stato civile straniero comporta, nel sistema polacco, la riproduzione integrale e fedele del suo contenuto nei registri nazionali, dando luogo a un autonomo atto di stato civile polacco, dotato della medesima efficacia probatoria di quelli redatti sul territorio nazionale.
La richiesta è stata tuttavia respinta, sul presupposto che l’ordinamento polacco non ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Secondo le autorità competenti, la trascrizione di un atto di matrimonio siffatto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
I coniugi hanno impugnato tale decisione e, nell’ambito del giudizio, la Corte amministrativa suprema polacca ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia. In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto se una normativa nazionale che esclude il riconoscimento di un matrimonio tra persone dello stesso sesso validamente celebrato in un altro Stato membro, nonché la conseguente trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile, sia compatibile con il diritto dell’Unione, alla luce degli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE, interpretati in combinato disposto con l’articolo 7 e l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha rammentato preliminarmente che, sebbene la disciplina del matrimonio rientri nella sfera di competenza degli Stati membri, l’esercizio di tale competenza deve in ogni caso avvenire nel rispetto del diritto dell’Unione. I coniugi interessati, in quanto cittadini dell’Unione europea, beneficiano infatti del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché del diritto di condurre una vita familiare effettiva durante l’esercizio di tale libertà e al momento del rientro nello Stato membro di origine. Ne consegue che, qualora essi abbiano costituito una vita familiare in uno Stato membro ospitante — segnatamente mediante la celebrazione del matrimonio — devono poter confidare nella possibilità di proseguirla una volta tornati nel proprio Stato d’origine.
Il mancato riconoscimento, da parte di quest’ultimo, di un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso validamente celebrato in un altro Stato membro, nel quale essi hanno esercitato il diritto di libera circolazione e soggiorno, è idoneo a generare gravi difficoltà di natura amministrativa, professionale e personale, costringendo di fatto i coniugi a essere trattati come persone non sposate nello Stato di cui sono cittadini.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia ha affermato che un simile rifiuto è incompatibile con il diritto dell’Unione. Esso determina infatti una violazione non solo della libertà di circolazione e di soggiorno, ma anche del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale presenta lo stesso significato e la medesima portata dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tale contesto, la Corte di giustizia ha richiamato in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 dicembre 2023, Przybyszewska e altri c. Polonia, nella quale è stato accertato l’inadempimento, da parte della Polonia, dell’obbligo positivo di predisporre un quadro giuridico idoneo a garantire il riconoscimento e la tutela delle coppie formate da persone dello stesso sesso.
Secondo la Corte di giustizia, l’obbligo di riconoscere tali matrimoni non incide né sull’identità nazionale né sull’ordine pubblico dello Stato membro di origine. Esso, infatti, non comporta l’imposizione di introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento nazionale, ma si limita a garantire il rispetto dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
Gli Stati membri conservano, peraltro, un margine di discrezionalità quanto alle modalità attraverso le quali procedere a tale riconoscimento, e la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero rappresenta soltanto una delle possibili opzioni. Tuttavia, tali modalità non possono tradursi in un ostacolo tale da rendere il riconoscimento impossibile o eccessivamente gravoso, né possono dar luogo a discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, come avviene qualora l’ordinamento nazionale non preveda, per le coppie dello stesso sesso, una forma di riconoscimento equivalente a quella garantita alle coppie eterosessuali.
Pertanto, poiché la trascrizione costituisce, nel diritto polacco, l’unico strumento idoneo a consentire il riconoscimento effettivo, da parte delle autorità amministrative, dei matrimoni contratti in un altro Stato membro, la Polonia è tenuta ad applicare tale meccanismo senza distinzione ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a quelli tra persone di sesso opposto.




