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Responsabilità ed interesse dell’ente ad impugnare l’ordinanza applicativa di una misura cautelare – Cass. Pen., sez. VI, 25 marzo 2026, 11236

- 19 Maggio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Ove l’ente dimostri, con allegazioni specifiche, i pregiudizi cui è stato e sarà esposto per effetto del provvedimento impugnato, anche in termini di perdita di chance, pure oltre la cessazione – nella situazione concreta, per decorso del termine – della misura cautelare a contenuto interdittivo applicata con tale provvedimento, il giudice di merito non potrà esimersi, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione, da una congrua valutazione dei pregiudizi medesimi.

Il fatto 

In data 14 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva applicato alla società la misura del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno, in relazione a due ipotesi di frode in pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.).

Avverso tale ordinanza proponeva appello, in parziale accoglimento del quale il Tribunale riduceva la durata della misura cautelare interdittiva a nove mesi.

Era presentato ricorso per Cassazione che portava, dicembre 2024, all’annullamento con rinvio dell’ordinanza per l’esame dei profili attinenti al fumus del reato presupposto.

In sede di rinvio, con ordinanza del 7 luglio 2025, l’appello era dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai decorso il termine di nove mesi (ed anche quello originario di un anno) di durata della misura interdittiva dall’inizio della sua esecuzione.

La società proponeva, allora, un nuovo ricorso in Cassazione, evidenziando la persistenza dell’interesse in concreto, in considerazione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla misura, e la Corte accoglieva il ricorso, chiarendo come l’interesse di impugnare, oltre ad essere apprezzato in caso di perdurante e interdizione dei diritti e facoltà dell’ente, andasse valutato con riferimento alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace avesse prodotto o continuasse a produrre.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l’appello avanzato dalla società per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso l’ente, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errata motivazione quanto ai principi in materia di interesse ad impugnare e al rispetto da parte del giudice di rinvio dei principi espressi nella sentenza rescindente, nonché violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935) ha osservato che la revoca della misura interdittiva costituisce un’evenienza compatibile con perdurante attualità dell’interesse, in capo alla società, a coltivare l’appello cautelare sia per contrastare l’originaria illegittimità del provvedimento sia per ottenere la restituzione delle somme versate o la rimozione di altre possibili conseguenze dannose.

E, se è vero che, a differenza che in tal caso, in quello di specie non si configura né l’ipotesi della revoca né quella della sospensione di una misura ancora non scaduta, sicché questa non potrebbe essere ripristinata, tuttavia, è anche vero che l’ordinanza impugnata, in sostanza, instaura un automatismo tra la perdita di efficacia della misura cautelare interdittiva per decorso dei termini di durata della stessa e la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, che non può essere condivisa alla luce dei principi affermati dalla citata sentenza a Sezioni Unite, secondo la quale, al contrario, l’interesse all’impugnazione va apprezzato guardando non soltanto alla possibile interdizione dei diritti e delle facoltà dell’ente, ma anche alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre, sempre che l’interessato abbia fatto espresso riferimento ad una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia a lui favorevole ai fini della rimozione delle suddette conseguenze pregiudizievoli.

Il che è appunto quanto aveva dedotto la società a sostegno del suo perdurante interesse.

Il Tribunale, d’altronde, ha errato ritenendo che occorra la possibilità di conseguire vantaggi dalla decisione di illegittimità oppure la certezza che si possano subire ulteriori svantaggi, mentre, al contrario, rileva anche la sola possibilità in tal ultimo senso.

Che l’operatore economico il quale si asserisce abbia commesso un grave errore professionale non possa partecipare alle gare di appalto si inferisce dagli artt. 94-98 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, dall’art. 98, commi 1, 2 e 3 d.lgs. ult. cit., nonché dalla prassi amministrativa. Soprattutto, l’art. 100, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 cit. dispone che, per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione, gli operatori economici non devono essere incorsi nelle cause di esclusione nel triennio precedente alla domanda di rilascio o di rinnovo, sicché la società ricorrente a causa dell’interdittiva non potrà conseguire la SOA almeno per i tre anni successivi all’irrogazione della misura e quindi non potrà prendere parte a gare di importo maggiore di € 150.000.

A seguito dell’interdittiva, si era poi dedotto come alla società fosse stata notificata una diffida dal concludere nuovi contratti di adesione, in esecuzione della convenzione relativa all’appalto aggiudicato, e che non poté partecipare alla nuova gara indetta da città metropolitana di Napoli, con conseguente perdita di chance per importi elevati, essendole pure preclusa la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni.

 L’ordinanza impugnata attribuisce, inoltre, valore rilevante al fatto sopravvenuto dell’emissione del decreto dispositivo del giudizio, ma tale affermazione si pone in contrasto con le decisioni di questa Corte, che hanno ritenuto insussistente il fumus commissi delicti.

Non soltanto, dunque, il Tribunale non si è attenuto alle pronunce della Corte di cassazione, ma, per effetto di tale inottemperanza, ha determinato un irragionevole allungamento dei tempi processuali nonché l’effetto aberrante di vanificare la precedente ordinanza del Tribunale, che aveva ridotto la misura dell’interdizione da un anno a nove mesi.

In subordine rispetto all’annullamento dell’ordinanza impugnata, si chiede che il giudizio sia definito dal Tribunale in una composizione radicalmente diversa.

La decisione

  La Corte in primo luogo, si sofferma sulla legittimazione ad impugnare.

In materia penale, a differenza che in materia civile, l’interesse ad impugnare va costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame, e deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità, deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione.

Conseguentemente la carenza d’interesse sopraggiunta presuppone una valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

In tema di responsabilità da reato degli enti, l’appello avverso una misura interdittiva che, nelle more dell’impugnazione sia stata revocata a seguito dell’adempimento delle condotte riparatorie di cui agli artt.17 e 49, d.lgs. n.231 del 2001, non può essere dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell’art.127, comma 9, cod. proc. pen., ma deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, atteso che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale in merito al perdurante interesse all’impugnazione – tiene a precisare come non possa darsi automatismo alcuno tra la revoca della misura interdittiva a carico dell’ente per condotte riparatorie e la carenza di interesse all’appello cautelare.

Dunque, ove l’ente dimostri, con allegazioni specifiche, i pregiudizi cui è stato e sarà esposto per effetto del provvedimento impugnato, anche in termini di perdita di chance, pure oltre la cessazione – nella situazione concreta, per decorso del termine – della misura cautelare a contenuto interdittivo applicata con tale provvedimento, il giudice di merito non potrà esimersi, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione, da una congrua valutazione dei pregiudizi medesimi.

Valutazione che, per essere, appunto, congrua, non può prescindere dal contesto organizzativo aziendale nel quale l’ente opera e che ne condiziona l’attività (la vita) economica.

Conclusioni

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale.

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