190 views

La definizione di “appartenenza” nel reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. C, d.lgs. 285/1992 – Cass. Pen. Sez. IV, 08 aprile 2026, n. 12894

- 21 Maggio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In tema di guida in stato di ebbrezza di un veicolo appartenente a persona estranea al reato, la nozione di “appartenenza” non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Il fatto 

Il GIP in data 19.09.2025 emetteva sentenza di patteggiamento, condannando all’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, convertita in lavori di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), nello specifico guida sotto l’influenza di alcool di un veicolo appartenenti a terzi.

Nella fattispecie, il reo guidava un veicolo di proprietà della società a cui prestava servizio lavorativo, con un tasso alcolemico pari a 2,39 g/l alla prima prova strumentale e a 2,47 g/l alla seconda, con l’aggravante di cui all’art. 186 cod. strada per la commissione del fatto in orario notturno.

Inoltre, all’esito del giudizio di patteggiamento, il GIP applicava altresì la sospensione della patente nella misura minima di un anno, senza nulla disporre in relazione alla confisca del veicolo, pur in assenza di alcun riconoscimento esplicito di un’effettiva disponibilità del mezzo in capo all’imputata.

Ebbene, avverso la sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione dal Procuratore generale presso la Corte di Appello, lamentando la violazione dell’art. 186, commi 2, lettera c), e 2-quater, D.Lgs. 285/1992.

Invero, il capo di imputazione indicava esplicitamente la proprietà altrui del veicolo, dato non solo confermato dal giudicante ma anche desumibile dall’avvenuta esclusione della confisca, la quale poteva essere applicata solo ove il veicolo apparteneva di fatto all’autore del reato. Ne conseguiva, allora, che il GIP avrebbe dovuto raddoppiare la sospensione della patente.

La decisione

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava il ricorso ammissibile e fondato.

Sul tema dell’ammissibilità, la Corte di Cassazione premetteva l’ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Avverso sentenza di patteggiamento. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21369 del 2019 affermava che: «è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative».

Tanto premesso, gli Ermellini si soffermavano sulla nozione di “appartenenza” del veicolo nel reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), D. Lgs. 285/1992.

La Quarta Sezione, a tal proposito, richiamava il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui tale concetto, ossia “appartenenza”, non coincide necessariamente con la proprietà ovvero con l’intestazione del veicolo nei pubblici registri, ma si identifica con l’effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Secondo tale lettura esegetica, dunque, l’appartenenza è sinonimo di utilizzazione uti dominus del bene, cioè di esercizio non occasionale, di poteri effettivi e concreti corrispondenti a quelli tipici del proprietario; di contro, la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare l’illecito, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene, non integra la definizione in esame.

Nel caso di specie, pur prevendendo il capo di imputazione l’intestazione a terzi del veicolo, il giudicante limitava l’applicazione della sospensione della patente nella misura minima di un anno senza procedere al raddoppio, in contrasto con la littera legis costituita dall’art. 186, comma 2, lett. c., cod. strada.

Conclusioni

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in anni due.

- Published posts: 499

webmaster@deiustitia.it

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.