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La riduzione unilaterale dell’orario scolastico dell’aulunno con disabilità qualificata come condotta discriminatoria – Cass. I Sez. Civ. n. 23363, 16 luglio 2026

- 10 Settembre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.

Il fatto 

I genitori di D.R.G., bambino con disabilità iscritto, proponevano ricorso ai sensi degli artt. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 3 della legge n. 67 del 2006, denunciando la conodotta asseritamente posta in essere dalla scuola dell’infanziasseritamente discriminatoria possta in essere dalla scuola dell’infanzia frequentata dal bambino per le due annualità precedenti.

I ricorrenti lamentavano che, nell’anno scolastico 2019/2020, la scuola avesse posto in essere una condotta discriminatoria nei riguardi del figlio, costringendolo ad una frequenza ridotta in ragione della sua disabilità, obbligandolo all’uscita

anticipata da scuola alle ore 14.30, a fronte di una frequenza sino alle ore 16.00 assicurata agli alunni normodotati della stessa classe.

I genitori concludevano chiedendo la cessazione di tutte le condotte discriminatorie, l’adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, il risarcimento del danno, nonché la pubblicazione del provvedimento in un quotidiano di tiratura nazionale.

La P.S.T. si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande e la chiamata in causa dell’assicurazione con la quale avea sottoscritto una polizza di resposanbilità civile, per essere, da quest’ultima, se dal caso, manlevata.

Il Tribunale accertava la condotta discriminatoria tenuta dalla P. S. T.  e condanava la convenuta al pagamento, in favore del bambino dell’importo di euro 10.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

La suddetta appellava la sentenza in Corte d’Appello, la quale accoglieva il gravame e riformava l’ordinanza emessa dal Giudice di Prime Cure. La Corte rigettava la domanda dei genitori del bambino e li condannava al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, compensando le spese di lite del doppio grado nei confronti della Compagnia di assicurazioni. Le motivazioni addotte dal giudice di secondo grado erano relative al diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga, il quae – a parere dei Giudici, non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale.

I genitori del bambino proponevano ricorso per Cassazione e lo articolavano in due motivi. Con il primo i ricorrenti, dopo aver precisato che la censura relativa alla condotta discriminatoria della scuola è limitata al solo anno scolastico 2019/2020, assumevano l’erroneità della sentenza impugnata sotto diversi profili: innanzitutto, gravava sulla scuola dell’infanzia l’obbligo di assicurare al minore con disabilità la frequenza per un orario corrispondente a quello garantito agli altri alunni, a prescindere dal numero di ore di sostegno programmate. A tale proposito si doglievano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., della violazione e falsa applcazione dell’art. 2 della legge n. 67 del 2006, derivata dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 2, 3 e 4, e dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992; nonché della violazione e falsa applicazione della legge n. 18 del 2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 24), e dell’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2017.

Con il secondo motivo di ricorso deducevano la nullità della sentenza in quanto asseritamente affetta da motivazione gravemente contraddittoria, perplessa e incomprensibile. Sostenevano, nello specifico, che risulta del tutto illogica la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, secondo cui l’alunno con disabilità non avrebbe potuto frequentare la scuola al di fuori delle ore di sostegno indicate nel piano educativo individualizzato, tanto più che nello stesso ragionamento decisorio seguito dai giudici del gravame tali ore sono indicate come necessarie e sufficienti per assicurare la frequenza scolastica dell’alunno disabile.

La decisione

Il primo motivo di ricorso sottopone alla Corte la questione se, e a quali condizioni, possa ritenersi discriminatoria la condotta di una scuola dell’infanzia paritaria che non abbia garantito a un alunno con grave disabilità certificata la frequenza scolastica per l’intero orario ordinario invece assicurato agli alunni normodotati della stessa classe.

Per un verso, l’assegnazione di personale docente specializzato è avvenuta, in base alle previsioni del piano educativo individualizzato, per un orario ridotto rispetto all’orario scolastico. Per altro verso, è mancata l’impugnazione del piano dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, da parte dei genitori, al fine di conseguire un aumento delle ore di sostegno fino all’integrale copertura dell’orario settimanale.

La Suprema Corte ritiene che il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, ha il diritto di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni. La riduzione si configura come illegittima se imposta unilateralmente dalla scuola, non formalizzata nel “Pei”, non motivata clinicamente, utilizzata per gestire comportamenti complessi, proposta per mancanza del docente di sostegno o di altre figure di riferimento o utilizzando un margine di discrezionalità non consentito dai parametri normativi. Tale riduzione non può neppure rappresentare la soluzione a comportamenti problematici dell’alunno stesso. Il diritto all’istruzione del disabile è fondamentale e coessenziale alla dignità della persona umana, esso impone che alle difficoltà si faccia fronte con la ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi versa in una condizione di fragilità. Tutto ciò trova il proprio fondamento nella dimensione sostanziale dell’eguaglianza, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona e la reale partecipazione alla vita scolastica. Oltretutto, la Corte specifica che una riduzione dell’orario non può costituire la risposta a comportamenti problematici dell’alunno. Persino nelle ipotesi in cui il comportamento da gestire è particolarmente complesso, la soluzione non può essere l’allontanamento, sia pure parziale, dalla frequenza scolastica. Un simile intervento finirebbe, infatti, per trasformare la disabilità in motivo di esclusione.

In questa prospettiva, l’eguaglianza non si realizza attraverso l’indifferenza rispetto alle differenze, ma mediante la predisposizione di misure personalizzate che consentano all’alunno con disabilità di fruire concretamente del diritto all’istruzione in condizioni di effettiva parità con gli altri studenti, secondo la medesima logica alla base del piano educativo individualizzato. La Corte di Legittimità ritiene che conducono in questa direzione le disposizioni normative evocate dai ricorrenti con il motivo di ricorso, lette e interpretate nel sistema dei principi costituzionali sanciti negli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione.

Per cui, l’assegnazione dell’insegnante di sostegno rappresenta una misura compensativa che ha l’obiettivo di favorire la piena integrazione dell’alunno con disabilità e lo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, di comunicazione, di relazione e di socializzazione.

Secondo l’ordinamento scolastico, l’insegnante di sostegno non può essere considerato un sorvegliante speciale del minore con disabilità in una logica di separatezza dello stesso dalla classe di appartenenza, ma costituisce una figura che favorisce la creazione di un ponte tra il minore e il resto della classe, secondo una dinamica di relazione verso l’altro e con gli altri.

Alla luce di quanto sopra esposto la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Conclusioni

La Corte accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarando assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto sul quale è chiamata ad ispirarsi.

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