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Assegno divorzile a funzione assistenziale e attribuzione della quota del TFR: confermata l’unitarietà dei presupposti applicativi dell’art. 12-bis l. N. 898/1970 – Cass. Civ., sez. I, ord. 17 dicembre 2025, n. 32910

- 29 Gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Il diritto del coniuge divorziato alla quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge, ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, presuppone esclusivamente la titolarità dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6, della medesima legge, senza che rilevi la funzione – assistenziale ovvero compensativo-perequativa – in concreto assolta dall’assegno. È pertanto infondata ogni interpretazione che limiti l’attribuzione della quota di TFR alle sole ipotesi di assegno avente funzione compensativa o perequativa.

Il fatto 

Il Tribunale di Ragusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosceva in favore dell’ex moglie un assegno divorzile, oltre alla quota del 40% del trattamento di fine servizio dell’ex marito, ai sensi dell’art. 12-bis l. n. 898/1970.

La Corte d’appello di Catania, pur riducendo il quantum dell’assegno, ne confermava l’attribuzione, valorizzando il rilevante divario reddituale tra le parti, la natura saltuaria dei redditi percepiti dalla richiedente e la sua complessiva condizione economica. Conseguentemente, riteneva sussistenti anche i presupposti per il riconoscimento della quota del TFR.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ex marito, contestando, da un lato, l’attribuzione dell’assegno divorzile in funzione assistenziale, in presenza di una capacità lavorativa astratta dell’ex moglie, e, dall’altro, l’automatica attribuzione della quota di TFR, ritenuta incompatibile con un assegno privo di funzione compensativo-perequativa. In via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis l. n. 898/1970.

La decisione

La Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, muovendo da una ricostruzione coerente del diritto vivente in materia di assegno divorzile, come delineato a partire da Cass. SS.UU. n. 18287/2018.

Quanto all’assegno divorzile, la Corte ribadisce che l’accertamento dell’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive non può risolversi in una valutazione meramente astratta della capacità lavorativa del richiedente, ma deve fondarsi su una prognosi concreta, ancorata alle condizioni personali, professionali e reddituali effettivamente riscontrabili.

In tale prospettiva, la presenza di redditi saltuari e instabili, unita all’assenza di entrate certe e sufficienti, giustifica il riconoscimento dell’assegno in funzione assistenziale, anche ove il richiedente svolga attività lavorativa occasionale.

Con riferimento all’art. 12-bis l. n. 898/1970, la Corte esclude recisamente la possibilità di distinguere, ai fini dell’attribuzione della quota di TFR, tra assegno assistenziale e assegno compensativo-perequativo. Il dato letterale della norma subordina il diritto alla sola titolarità dell’assegno divorzile, senza ulteriori specificazioni. Ogni tentativo di introdurre distinzioni fondate sulla funzione in concreto assolta dall’assegno si risolverebbe in un’interpretazione additiva non consentita.

La quota del TFR viene ricondotta alla sua natura di retribuzione differita, maturata nel corso del rapporto di lavoro in costanza di matrimonio, e dunque espressione di una ricchezza formatasi anche grazie al contributo, diretto o indiretto, dell’altro coniuge. Ne discende la coerenza sistematica dell’attribuzione del beneficio anche nei casi in cui l’assegno divorzile assolva una funzione meramente assistenziale.

La Corte dichiara, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, ritenendo che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del legislatore e sia espressione del principio di solidarietà post-coniugale.

Conclusioni

L’ordinanza n. 32910/2025 si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato e ne rafforza la tenuta sistematica, riaffermando l’unitarietà dei presupposti applicativi dell’art. 12-bis l. n. 898/1970.

La decisione esclude interpretazioni riduttive volte a circoscrivere l’attribuzione della quota di TFR alle sole ipotesi di assegno compensativo-perequativo, valorizzando invece la funzione solidaristica che permea l’intero sistema dell’assegno divorzile.

In tal modo, la Corte contribuisce a preservare la coerenza interna della disciplina post-coniugale e a garantire una tutela effettiva del coniuge economicamente più debole, evitando frammentazioni concettuali che rischierebbero di compromettere la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

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