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Illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. B), D.l. 19 maggio 2020, n. 34 con-vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77 – Corte costituzionale 22 gennaio 2026 n. 6

- 24 Febbraio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2020, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

Il fatto 

Il Consiglio di Stato, terza sezione, con ordinanza n. 108/2025 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, in riferimento agli artt. 3,11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione all’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e resa esecutiva con l. 388/1993, e agli artt. 21,24,27,28,29 e 30 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.

La disposizione censurata stabiliva che non fossero ammessi alle procedure di emersione di rapporti di lavoro previste dall’art. 103, commi 1 e 2, i cittadini stranieri “che risultavano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”.

Preliminarmente, si rileva che il giudice a quo è stato chiamato a decidere sull’impugnazione di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, il quale aveva rigettato il ricorso con il quale un cittadino straniero aveva contestato la legittimità di un decreto della Questura che aveva respinto l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34 del 2020, come convertito, ponendo a fondamento di tale provvedimento di diniego solo la “segnalazione nella Banca Dati Schengen ai sensi dell’art. 24 della Convenzione SIS II”.

Il Consiglio di Stato, esclusa la possibilità di una interpretazione conforme alla Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b) del d.l. 34/2020, come convertito, sulla base del quale era stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado, ritenendo che l’automatismo ostativo della segnalazione di Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione precluda all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno dell’ istanza stessa.

La decisione

La Corte Costituzione ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia fondata per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, si rileva che la circostanza che il giudice a quo ha lamentato il contrasto della disposizione censurata con il regolamento n. 2018/1861/UE non inficia l’ammissibilità delle questioni; difatti, la lamentata violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza rende indubbia la sussistenza del loro “tono costituzionale” che la Corte richiede per poter scrutinare disposizioni legislative in contrasto sia con la Costituzione sia con il diritto dell’Unione Europea.

Il giudice costituzionale accoglie le questioni di illegittimità costituzionale sollevate rispetto all’art. 3 sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto profilo dell’uguaglianza. In merito al primo profilo, si rileva che la disposizione censurata, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri che risultino segnalati nel SIS per non aver osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno, frusta l’obiettivo della disciplina introdotta dal legislatore che consiste nel regolarizzare la posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale di soggiorno.

Il giudice costituzionale ritiene che la disposizione censurata si pone in contrasto anche con il principio di uguaglianza, in quanto determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche; più precisamente, essa preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale  senza avere titolo legale, erano entrati o soggiornavano irregolarmente in un altro Stato dell’area Schengen ed erano stati segnalati nel SIS, consentendo, invece, l’accesso a tali procedure dei cittadini che, allo stesso modo presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati direttamente in Italia.

La Corte Costituzionale ritiene altresì che non consenta di arrivare a conclusioni diverse la normativa sovranazionale che disciplina la segnalazione Schengen, la quale vincolerebbe sempre e comunque gli Stati non segnalanti, impedendo loro di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno. Tuttavia, il giudice costituzionale rileva che la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen prevede esse stessa un meccanismo funzionale a verificare che la segnalazione sia, in concreto, in linea con gli scopi dell’art. 93, escludendo pertanto la sua vincolatività. In tale direzione, si colloca la sentenza CGUE, Commissione delle Comunità europee, causa C-503/03, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che “benché il principio di leale cooperazione che è alla base dell’acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione”, gli Stati contraenti sono tenuti a verificare, prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello Straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Inoltre, si rileva che la recente evoluzione della disciplina sovranazionale va ancora di più nel senso di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno (in tal senso, regolamento n. 2018/1861/UE).

Pertanto, la Corte Costituzionale rileva che la segnalazione Schengen non solo non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica; conseguentemente, il giudice costituzionale accoglie le questioni di legittimità costituzionali sollevate.

Conclusioni

La Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazione, nella legge n. 77/2020, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e si soggiorno.

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