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Il coordinatore per l’esecuzione oltre le lavorazioni in corso: obbligo di aggiornamento del psc e gestione dei rischi del cantiere sospeso – Cass. Pen. Sez. III ud. 2 aprile 2026, n. 28466

- 25 Settembre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere anche in relazione alla sua dimensione statica, in quanto, anche quando le lavorazioni non sono in corso, il piano di sicurezza e coordinamento è operativo, sussistendo, altresì, l’obbligo del suo costante aggiornamento con specifico riferimento ai rischi propri della sospensione dei lavori.

Il fatto 

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con riferimento agli obblighi che sono appannaggio del coordinatore per l’esecuzione dei lavori anche quando essi non sono materialmente in corso d’opera.

Nella pronuncia in oggetto il Tribunale monocratico condannava l’ingegnere T. al pagamento dell’ammenda di euro 3.000 perché ritenuto colpevole del reato reato di cui all’art. 92 del d.lgs. 81 dal 2008 per avere omesso, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori.

Il suddetto impugnava la Pronuncia del Tribunale, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b del codice di procedura penale la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. 81 del 2008[1]. Secondo parte ricorrente la norma non impone un obbligo di adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento nell’ipotesi in cui il cantiere sia sospeso e quindi in mancanza un’effettiva evoluzione delle opere.

Parte ricorrente assumeva che la ratio della norma in oggetto risiede nella tutela dei lavoratori presenti in cantiere durante l’esecuzione delle opere e in caso di interferenza tra imprese. Di conseguenza, asseriva che detta norma non potesse trovare applicazione in caso di cantiere non operativo, chiuso in quanto sottoposto a sequestro, poiché non essendovi lavori in corso, il  rischio interferenziale si considerava escluso e così anche la necessità di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento (di seguito anche soltanto PSC)[2].

Con il secondo motivo di ricorso, invece, l’ingegnere, denunciava la sussitenza di un vizio di motivazione nella sentenza del Giudice di Prime Cure, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lettera e del codice di procedura penale. Si asseriva la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione principalmente a due aspetti. Innanzitutto, con riferimento all’affermazione che il cantiere dovesse considerarsi attivo, in virtù della presenza della gru e di altri macchinari di lavorazione, nonostante il dato incontestato della sua chiusura e della concreta inaccessibilità. Inoltre, l’illogità della sentenza poteva essere evidenziata anche dall’asserito mancato aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, pur in difetto di prova dell’esecuzione di lavori successivamente alla nomina del ricorrente quale coordinatore per la sicurezza. Infatti, il Sig. T. era subentrato a un precedente coordinatore, che aveva già redatto e depositato il PSC, quando il cantiere era già sotto sequestro.

Alla luce di ciò, non avendo avuto più la possibilità e neppure la necessità di accedere al cantiere, contestava che nella sentenza si affermasse che il ricorrente non aveva provveduto all’adeguamento del  piano all’evoluzione dei lavori e alle relative modifiche intervenute successivamente alla sua nomina, in totale assenza di riscontri sul punto e in aperta contraddizione con quanto dichiarato dal teste.

 

A sostegno di tale assunto, il ricorrente evidenziava che al momento del suo subentro il cantiere risultava già sottoposto a sequestro e che il precedente coordinatore aveva già provveduto alla redazione e al deposito del PSC. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, difettava in radice la concreta esigibilità dell’obbligo contestato, non essendo intervenuta alcuna effettiva evoluzione delle lavorazioni né essendovi la possibilità materiale di procedere a ulteriori verifiche sul posto.

All’esito dei motivi di ricorso articolati dall’ingegnere condannato in primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato, atteso che l’omesso aggiornamento del nuovo piano di sicurezza è idoneo ad integrare la fattispecie contravvenzionale contestata, sia nel caso in cui fosse errato il piano originario antecedente al subingresso del professionista, sia che egli non lo avesse aggiornato.

Il Procuratore Generale evidenziava, inoltre, come la tesi difensiva relativa alla totale inattività del cantiere contrastasse con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, dai quali emergeva l’esecuzione di lavorazioni non correttamente recepite nel PSC aggiornato dal ricorrente.

[1] L’articolo 92 D.Lgs. 81/2008 statuisce che il coordinatore per l’esecuzione esercita una funzione di alta vigilanza sulla corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, curando il l’organizzazione tra le imprese e adottando le iniziative necessarie in caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche.

[2] Parte ricorrente a sostengo del primo motivo di ricorso cita la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, n. 44944, 8 settembre 2021 in cui viene chiarito che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di un obbligo di “alta vigilanza” sulla sicurezza del cantiere, consistente nel controllo della corretta applicazione del PSC e del coordinamento tra le imprese, senza sovrapporsi ai compiti di vigilanza operativa demandati ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, distinguendo la vigilanza operativa del datore di lavoro dalla vigilanza alta o strategica propria del CSE.

La decisione

La Suprema Corte dichiara il ricorso nel complesso infondato e articola quanto segue.

Al fine di giustificare l’infondatezza del primo motivo di ricorso, viene prodotta un’analisi della disposizione oggetto della presente controversia, con un approccio prettamente nomofilattico.

Il Collegio premette le definizioni del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, entrambe disciplinate dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, TUSSL, il d.lgs. n. 81del 2008.

Posto che la figura del ricorrente coincide con quella del coordinatore per l’esecuzione dei lavori i cui obblighi sono disciplinati all’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008. La norma nel dettaglio prevede che il coordinatore per la sicurezza proceda alla verifica dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenutenel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 e inoltre della verifica dell’ idoneità  del piano operativo di sicurezza (POS).

Il coordinatore è tenuto, inoltre, ad adeguare il PSC in relazione all’evoluazione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute e a lui è richiesto anche di verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. La Corte spiega, quindi, che l’ingegnere T., subentrando in sostituzione di un collega che aveva curato la prima fase dei lavori, era un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, tenuto a rispettare gli obblighi sopra menzionati indipendente dall’apertura o chiusa del cantiere.

La Corte di Legittimità esplicita che gli obblighi posti in capo a tali figure sono pacifici in giurisprudenza[1]; per cui sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l’esecuzione delle opere gravano i rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere, con la differenza che al primo compete la loro individuazione, analisi e valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e al secondo spetta l’organizzazione del cantiere e dei relativi rischi precedentemente individuati. Da ciò si evince che il coordinatore per l’esecuzione è chiamato anche a vigilare operativamente sul cantiere in relazione alla sua dimensione statica.

La Corte ritiene che la permamenza del cantiere sia il fondamento degli obblighi del coordinatore e che la sospensione delle lavorazioni non elimini i rischi connessi all’area di cantiere, ma ne determini semmai una diversa configurazione.

Pertanto, la Suprema Corte definisce un’inferenza illogica la pretesa difensiva che il piano di sicurezza e coordinamento, che si riferisce al cantiere, sia operativo solo quando vi sono delle lavorazioni in corso e che in mancanza di queste ultime ci si possa disinteressare della sicurezza dell’area, anche in relazione al possibile accesso di estranei.

Esistendo il cantiere come entità fisica e giuridica, anche con riferimento all’obbligo di costante aggiornamento del PSC, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, si ritiene che sebbene le lavorazioni siano ferme, permane in capo al coordinatore l’obbligo di aggiornamento del piano di sicurezza e cooridnamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali,  il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l’accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici[2].

Quanto al secondo motivo di ricordo, anch’esso viene considerato non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità in quanto eccedente i limiti di cognizione della Corte. Con esso, infatti, veniva richiesta la revisione degli elementi fattuali e materiali, escluso dalla competenza della Corte di Cassazione.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. è circoscritto alla verifica dell’esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili, ma non consente alla Cassazione stabilire se il giudice di mertito abbia offerto la migliore riscontruzione dei fatti possibili, quanto la migliore interpretazione delle norme. È sufficiente, infatti, che la motivazione fornita in sentenza sia comptabile con il senso comune.

Nel caso in oggetto, con il secondo motivo di ricorso, l’ingegnere T. lamentava un vizio della motivazione per la mancanza di una valutazione coerente delle dichiarazioni rese dal testimone e dal consulente tecnico in merito all’epoca delle modifiche al cantiere, rispetto al deposito del PSC aggiornato. Ciò al fine di sostenere l’impossibilità di accedere al cantiere che gli aveva impedito di svolgere il proprio ruolo tencico.

La Corte rileva però che tale censura mira – in realtà –  a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, tanto più che l’ipotetico sequestro del cantiere costituisce una mera allegazione già confutata nel merito, e che il sopralluogo dell’ingegner della ASL, chiamato a testimoniare, pur senza accesso diretto al cantiere, aveva permesso di constatare che alcune lavorazioni indicate come “in corso” nel PSC presentato dal ricorrente erano – in realtà – già concluse, circostanza che dimostra come questi avesse comunque potuto formarsi una conoscenza della situazione.

La Suprema Corte sottolinea che l’accettazione dell’incarico di coordinatore implica la preventiva verifica della possibilità di svolgere le relative funzioni secondo le regole dell’arte. Di conseguenza, la dedotta impossibilità assoluta di accedere al cantiere risulta incompatibile con l’assunzione stessa dell’incarico professionale.

Infatti, salvo dolo, il tecnico deve essere posto in condizione di svolgere l’incarico secondo le bonae leges artis, sicché la tesi dell’impossibilità assoluta di accesso risulta intrinsecamente incoerente e viene respinta come manifestamente infondata, costituendo l’ennesimo tentativo di riproporre una ricostruzione fattuale già disattesa nel giudizio di merito.

[1] Cfr. Sez. 4, n. 10181 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 280955 – 01- Tale pronuncia trae origine dall’episodio legato all’infortunio di un escavatorista precipitato con il proprio mezzo all’interno di una cisterna interrata dopo il cedimento della copertura sulla quale stava transitando.  La Corte ha chiarito che i rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere costituiscono oggetto di specifici obblighi gravanti sul CSP e sul CSE: al primo compete la loro individuazione e valutazione nel PSC, al secondo la gestione e il controllo della corretta organizzazione del cantiere. La responsabilità del coordinatore può quindi configurarsi quando l’infortunio sia riconducibile all’omessa previsione o gestione di tali rischi, specialmente ove manchino percorsi sicuri, delimitazioni o altre misure atte a impedire l’accesso alle zone pericolose.

[2] Sia lag giurisrudenza precedentemente citata – Sez. 4, n. 10181 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 280955 – 01che le Pronunce Sez. 4, Sentenza n. 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026 – 01; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735 – 01 si sono espresse in termini non dissimili, sebbene le ultime due principalmente incentrate sulla problematica delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e, invece, la prima si concentri sulla diversa questione del discernimento tra i compiti di alta vigilanza e quello, demandato ad altre figure, di puntuale controllo delle lavorazioni, fermo comunque l’obbligo immanente di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori, che, nell’evidenza, ben può comprendere anche un’interruzione del cantiere e, come nel caso in esame, la collocazione di attrezzature potenzialmente pericolose, quali una gru, che non possono non essere considerate nel piano di sicurezza e coordinamento attualizzato.

Conclusioni

La pronuncia assume particolare rilievo poiché chiarisce che l’obbligo di aggiornamento del PSC non è strettamente collegato all’effettivo svolgimento delle lavorazioni, ma alla persistente esistenza del cantiere quale fonte di rischio. La sospensione dei lavori, pertanto, non determina una sospensione degli obblighi gravanti sul coordinatore per l’esecuzione, il quale resta tenuto a valutare e gestire i rischi specificamente connessi alla fase di inattività del cantiere.

La Pronuncia della Suprema Corte  si inserisce nel consolidato orientamento volto a valorizzare il ruolo del coordinatore per l’esecuzione quale garante dell’organizzazione complessiva della sicurezza del cantiere, precisando che la funzione e l’obbligo permangono, motano semmai i rischi da attenzionare.

Pertanto, dati i profili esaminati, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso alla luce dell’infondatezza del primo motivo e dell’inammissibilità del secondo. 

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