SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
Ai fini della commisurazione dell’entità della pena, l’esame della graduazione della colpa e della mancanza di ravvedimento dell’imputato nei confronti del soggetto passivo, anche in ordine agli incrementi e alle diminuzioni sanciti dalle circostanze aggravanti ed attenuanti, afferisce alla valutazione discrezionale dell’organo giudicante. Da ciò deriva che ai fini della motivazione è sufficiente che il giudice rievochi i parametri sanciti dall’art. 133 c.p., mediante il riferimento a specifiche locuzioni (“pena equa”), riservandosi un maggiore approfondimento motivazionale soltanto nell’ipotesi in cui l’entità della sanzione penale sia maggiore rispetto a quella mediamente prevista dal limite edittale.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello, ha ribadito la decisione con cui il l’organo giudicante di primo grado ha ritenuto l’imputato reo del delitto di omicidio colposo, poiché in data 16.6.2010 aveva cagionato sinistro stradale mortale.
Nel caso di specie, il prevenuto proseguiva ad alta velocità con la sua vettura e si immetteva nell’incrocio, omettendo il diritto di precedenza dell’altrui moto e così investendo il conducente che riportava gravi lesioni e decedeva in ospedale a causa dei postumi delle ferite.
Avverso la sentenza impugnata, il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base dei seguenti motivi:
Con il primo motivo, il legale dell’imputato eccepiva vizio di motivazione poiché la decisione emessa dalla Corte d’Appello aveva comportato una mancata valorizzazione della ricostruzione alternativa della dinamica causale dell’incidente stradale formulata dalla difesa.
Sul punto, la sequenza causale è stata invece delineata sulla base delle rievocazioni desunte dalle affermazioni dei testi che non furono sentiti subito dopo la verificazione del sinistro e proferirono dichiarazioni fallaci rispetto a rilievi oggettivi derivanti dalle perizie tecniche espresse durante il processo penale.
Giova osservare che la parte motiva risulta carente laddove non si sofferma sulla particolare causa dell’incidente, ma si limiti ad accogliere in senso peggiorativo dati probatori rilevati dal giudice di primo grado.
Sulla base dell’inquadramento storico della vicenda in esame, la limitazione della visibilità della parte destra dell’auto, causata dalla presenza di barriere architettoniche contigue alle strutture abitative poste nella vicinanza della strada, avrebbe costretto l’agente ad oltrepassare la striscia di arresto così provocando l’impatto con la moto della vittima, di cui non si poteva escludere eventuale concorso di colpa.
Nemmeno si è proceduto ad un adeguato accertamento causale della colpa, in ordine alla sussistenza o meno di una condotta alternativa e lecita promossa dal soggetto attivo e alla contestuale presenza di un fattore susseguente, non prevedibile ed in grado di elidere il nesso causale (eccessiva velocità del mezzo guidato dalla vittima).
Sotto tale profilo, si desumeva poi vizio di motivazione in virtù della mancata valorizzazione di ulteriori dichiarazioni del difensore che avrebbero consentito di escludere la responsabilità penale del prevenuto.
Con il secondo motivo, il legale dell’imputato eccepiva vizio di motivazione in ordine al livello sanzionatorio e all’erronea adozione della misura accessoria della sospensione annuale della patente, nonostante risultasse già irrogata il più grave trattamento sanzionatorio della revoca, reso peraltro maggiormente afflittivo dalla scelta dell’organo giudicante di non concedere la non menzione della sentenza di condanna, in virtú dell’assenza di ravvedimento da parte dell’agente.
Con riguardo agli ulteriori motivi, la difesa del prevenuto ha rilevato che l’imputato era già stato precedentemente attinto dalla sanzione della revisione della patente ex art. 128 Codice della Strada, peraltro inclusiva della relativa sospensione, con conseguente indebito aggravamento della misura afflittiva.
Motivi della decisione
(…)
I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:
Preliminarmente, il primo motivo di doglianza della difesa del ricorrente è infondato giacché si limita a promuovere indebite eccezioni nel merito simili a quelle rilevate in fase di appello, avulse dal ragionamento logico-giuridico della decisione impugnata, ove si descriveva il sinistro stradale mortale patito dalla vittima in seguito ad una manovra compiuta dall’agente che si era immesso nell’incrocio, incurante dello stop, violando l’altrui diritto di precedenza.
Come può osservarsi, la specifica pericolosità dell’intersezione avrebbe dovuto indurre l’imputato ad una maggiore attenzione e a moderare la velocità.
Al tempo stesso, va esclusa l’asserita velocità del motorino della vittima, in virtù del carattere tenue dei danni subiti dal veicolo del soggetto attivo e dal particolare grado di responsabilità dell’agente il quale non ha osservato le basilari regole del codice della strada.
Nello stesso senso le dichiarazioni dei testimoni appaiono chiare, precise e congruenti rispetto alla dinamica dei fatti contestati e ai dati probatori acquisiti.
Quanto al secondo motivo, i rilievi critici avanzati in tema di determinazione della pena non sono ammissibili in quanto la valutazione del grado della colpa e della mancanza di pentimento da parte dell’autore è stata adeguatamente effettuata dal giudice di merito sulla base dei parametri di cui all’art. 133 c.p., attraverso l’impiego di locuzioni quali “pena congrua”, “pena equa”, o mediante il rinvio alla gravità dell’illecito penale o alla propensione a delinquere.
Da ciò deriva che un’analisi particolarmente analitica della ratio logica dell’organo giudicante risulterà rilevante solamente qualora la sanzione penale risulti incongrua rispetto al livello medio edittale (Cass. pen. Sez. II, 27.04.2017 n. 36104).
Con riguardo alla questione della revisione della patente di guida, quest’ultima eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente risulta incongrua, poiché si tratta di istituto differente e autonomo rispetto all’illecito amministrativo accessorio della sospensione di tale documento, la cui adozione, nel caso de quo, deriva dalla responsabilità dell’agente, in virtù del fatto oggetto di imputazione.
Sul punto, il lasso temporale entro cui è stata sospesa la patente di guida non acquisisce rilievo rispetto alla fase di adozione di tale misura sanzionatoria, ma rappresenta tematica su cui avrà competenza l’Autorità durante la fase esecutiva della stessa sanzione.
Infine, l’accertamento svolto dal giudice di merito si fonda sull’evidente gravità dell’illecito penale e quindi rinvia ai parametri sanciti dall’art. 133 c.p. così integrando l’esercizio di capacità discrezionale, ovvero quel fattore idoneo a giustificare la mancata adozione dell’istituto della non menzione della condanna, senza che occorra procedere ad una particolare e determinata analisi delle motivazioni sottese alla decisione.
(…)
Dispositivo
La Suprema Corte reputa inammissibile il ricorso e dispone la condanna nei riguardi del prevenuto all’adempimento delle spese processuali e al pagamento di una pena pecuniaria pari a 3000 euro da versare alla cassa delle ammende