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Il confine tra connivenza e concorso di persone: dalla mera consapevolezza al contributo agevolatore – Cass. Pen., Sez. I, 2 luglio 2026, n. 24783

- 28 Settembre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Con riguardo alla distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto ex art. 110 c.p., la connivenza, traducendosi in una condotta meramente passiva e inerte dinanzi a un reato di cui pur si conosca la sussistenza, consiste nella semplice consapevolezza che altri stia per commettere o commetta un reato. In tali casi, ove non si provi il preventivo concerto delittuoso, il soggetto è, al più, consapevole della perpetrazione del reato, astenendosi da qualsivoglia forma di opposizione alla quale non sia giuridicamente obbligato. Il concorso, invece, si concretizza in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, aumentando la possibilità di realizzazione del reato o, quantomeno, facilitandone l’esecuzione. Il consapevole apporto all’altrui proposito criminoso può manifestarsi anche in forma agevolatrice, ove garantisca al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.

Il fatto 

Il Tribunale del riesame rigettava il ricorso ex art. 309 c.p.p., confermando l’ordinanza del GIP con cui aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per gli indagati delitti p. e p. di seguito descritti:

1) dagli artt. 110 c.p., 4, comma 1 e comma 2, lett. a), legge 2 ottobre 1967, n. 895, “Disposizioni per il controllo delle armi”, perché, in concorso tra loro, illegalmente portavano in luogo pubblico un ordigno esplosivo autocostruito, con miccia, di peso lordo 73,52 gr. e della lunghezza di 10 cm rivestito di nastro isolante nero; con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite;

2) dagli artt. 110 c.p., artt. 23, comma 1, n. 2, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”, perché, in concorso tra loro, portavano in luogo pubblico un’arma clandestina comune da sparo tipo pistola, marca CZ75, calibro 9×19 parabellum, priva di matricola identificativa in ogni sua componente, munita di caricatore contenente tre proiettili inesplosi;

3) dagli artt. 110 e 648 c.p., perché, in concorso tra loro, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano l’ordigno esplosivo autocostruito.

Il fatto è piuttosto significativo: in una notte di marzo, la Polizia Locale fermava un’auto con a bordo cinque persone. Nel momento in cui il veicolo si apprestava a fermarsi, gli operanti osservavano uno dei passeggeri consegnare un oggetto ad un altro occupante, il quale provvedeva immediatamente a lanciarlo dal finestrino. L’oggetto, successivamente recuperato, risultava essere un ordigno esplosivo artigianale, avvolto in nastro isolante e dotato di miccia. La successiva perquisizione dell’autovettura consentiva, altresì, di rinvenire, sotto il sedile del conducente, una pistola semiautomatica prova di matricola, con caricatore contenente tre proiettili, nonché un manganello metallico estensibile e bastone di legno.

      Sulla base di tali risultanze, il GIP applicava nei confronti degli indagati la misura di custodia cautelare in carcere, successivamente confermata dal Tribunale del riesame.

Il Tribunale riteneva infondati i motivi di riesame ritenendo, in base agli atti di indagine, sussistenti a carico dei ricorrenti gravi indizi di colpevolezza; riteneva parimenti evidenti le esigenze cautelari, in particolare il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie e comunque di gravi delitti contro la persona, peraltro non contestate.

Avverso l’ordinanza il difensore dei quattro indagati proponeva unico ricorso per Cassazione, contestando, in particolare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nei reati contestati. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la mera presenza degli indagati all’interno dell’autovettura non avrebbe consentito di desumere la loro partecipazione alla detenzione e al trasporto di quanto rinvenuto, tanto più che un altro soggetto si era assunto la responsabilità della detenzione degli strumenti. La condotta degli altri occupanti avrebbe potuto, pertanto, essere ricondotta, al più, nell’ambito della connivenza non punibile.

Una delle questioni giuridiche affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie riguardava i possibili profili di illogicità, di cui il Tribunale per il riesame non avrebbe tenuto conto, del discorso giustificativo svolto dal GIP: in particolare, non avrebbe replicato allo specifico rilievo relativo alla posizione del presunto correo circa l’illogicità dell’affermazione del GIP secondo la quale poiché egli guidava la macchina, di conseguenza e consapevolmente portava l’arma clandestina in luogo pubblico, con ciò pretermettendo ogni considerazione circa l’elemento soggettivo della fattispecie.

In precisione, la sola presenza nel veicolo non avrebbe consentito di ipotizzare il concorso nella detenzione e nel trasporto di quanto rinvenuto, di cui il presunto correo alla guida del veicolo si sarebbe assunto la responsabilità, venendo in rilievo, al più, una ipotesi di connivenza non punibile.

La Cassazione dichiarava l’inammissibilità del ricorso, in quanto si deducevano censure generiche, aspecifiche, rivalutative e puramente contestative.

La decisione

La pronuncia in esame offre alla Corte di Cassazione l’occasione per tornare sulla distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato[1], con particolare riguardo all’individuazione di quel contributo, anche meramente agevolatore, idoneo a fondare la responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 110 c.p.

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato.

In primo luogo, il Tribunale perveniva ad un giudizio di qualificata probabilità della attribuibilità ai ricorrenti dei reati di cui ai capi 2) e 3) all’esito di una appagante disamina e ponderazione degli elementi indizianti del tutto conforme a diritto. Ha infatti richiamato i fatti accertati dalla Polizia Locale che intimava in strada l’alt ad un’autovettura, con a bordo cinque soggetti: nel momento in cui il veicolo si apprestava a fermarsi, gli operanti notavano che il passeggero seduto al centro del sedile posteriore passava un oggetto nelle mani del passeggero alla sua destra che subito dopo lo lanciava fuori dal finestrino; l’oggetto, subito recuperato dagli operanti, risultava essere un ordigno esplosivo artigianale, avvolto in nastro isolante e dotato di miccia di accensione; la conseguente perquisizione veicolare consentiva di rinvenire: sotto il sedile del conducente, una pistola semiautomatica CZ75 priva di matricola e del relativo caricatore contenente tre proiettili inesplosi; nel vano portaoggetti retrostante di un manganello metallico estensibile della lunghezza di cm. 63 e alla sinistra del sedile del conducente di un bastone di legno della lunghezza di cm. 75.

È proprio nel respingere tale ricostruzione che la Suprema Core si sofferma sulla linea di demarcazione tra connivenza e concorso di persone[2].

La Suprema Corte precisava che la connivenza, traducendosi in una condotta meramente passiva ed inerte dinanzi ad un reato di cui pur si conosca la sussistenza, finisce infatti per essere, puramente e semplicemente, la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato. In casi del genere, ove non si provi il preventivo concerto delittuoso, il soggetto è (al più) consapevole della perpetrazione del reato, astenendosi da qualsivoglia forma di opposizione, a cui non è giuridicamente obbligato. Affinché possa configurarsi la “connivenza non punibile”, è necessario che l’agente serbi una condotta meramente passiva, priva, cioè, di qualsivoglia efficacia causale rispetto alla realizzazione del fatto illecito.

Il concorso ex art. 110 c.p., invece, si concretizza in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti; in tal modo, infatti, il partecipe aumenta la possibilità di realizzazione del reato, quantomeno facilitandone l’esecuzione. Il consapevole apporto all’altrui proposito criminoso, può manifestarsi anche in forma agevolatrice, nella misura in cui garantisce al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare. È vero anche che rimangono incertezze nella definizione del significato di altre condotte cui corrisponde una più pregnante consistenza materiale con conseguente, più prossimo collegamento con il reato. Appartengono a tale categoria, ad esempio, la partecipazione solo momentanea ad una fase ideativa del piano criminoso che non ha avuto alcuna successiva e congruente esternazione, ovvero anche la fornitura di un’arma in una fase del tutto prodromica dell’iter criminis, quando poi tale arma venga ripresa o restituita, sottraendola definitivamente dall’uso da parte dei più concorrenti. Tali esempi pongono in evidenza l’ipotesi problematica di condotte che, in una prospettiva ex ante, sembra possano acquisire un peso consistente nel successivo sviluppo dell’attività dei più concorrenti, ma che si rilevano ex post prive di rilevante seguito nella realizzazione dell’iter criminoso.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si coglie agevolmente, almeno sul piano teorico, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato: la prima postula la totale passività del soggetto presente al fatto, mentre il secondo richiede un contributo positivo, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa, assicurando ai compartecipi una collaborazione su cui fare affidamento[3].

L’assunto va, tuttavia, calato nella prassi applicativa, per verificare la concreta operatività del criterio distintivo, anche in considerazione delle peculiarità che connotano le singole fattispecie di
reato.

La pronuncia assume particolare interesse perché la Corte precisa, al contempo, come la mera presenza all’interno dell’autovettura non possa essere considerata, di per sé, sufficiente a dimostrare il concorso. A tale proposito vengono richiamati precedenti nei quali la giurisprudenza di legittimità ha escluso la responsabilità concorsuale del soggetto che, pur consapevole dell’altrui detenzione illecita, si fosse limitato a guidare l’autovettura sulla quale viaggiavano persone che occultavano sostanza stupefacente sulla propria persona, nonché del passeggero di un veicolo altrui nel cui cruscotto fosse stata rinvenuta sostanza stupefacente.

Ne deriva che la semplice compresenza fisica sul luogo del reato, persino quando accompagnata dalla conoscenza dell’attività illecita altrui, non consente automaticamente di affermare la partecipazione concorsuale[4]. È necessario individuare un quid pluris, rappresentato da un contributo consapevole alla realizzazione del fatto, da accertarsi alla luce delle concrete modalità della condotta e del complessivo quadro indiziario.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, tale elemento ulteriore è stato ravvisato nelle peculiari circostanze nelle quali si era svolta la vicenda: il Tribunale del riesame valorizzava non soltanto la presenza contemporanea dei cinque soggetti all’interno dell’autovettura, ma anche la natura e la pluralità degli strumenti rinvenuti, la presenza dell’ordigno esplosivo, della pistola clandestina funzionante e munizionata e delle ulteriori armi improprie, nonché il comportamento tenuto dagli occupanti all’atto del controllo, quando l’ordigno era stato passato tra due passeggeri e successivamente lanciato fuori dal finestrino. A tali elementi si aggiungevano le contraddizioni riscontrate nelle diverse versioni fornite dagli indagati rispetto a quanto direttamente osservato dagli operanti.

Considerati nel loro insieme, tali elementi sono stati ritenuti indicativi non di una mera presenza passiva, bensì del pieno e consapevole coinvolgimento degli occupanti nell’operazione di trasporto dell’ordigno esplosivo, della pistola clandestina, delle relative munizioni e delle armi improprie.

La Corte ha pertanto ritenuto adeguatamente motivata la conclusione secondo cui il contributo degli indagati avesse oltrepassato i confini della semplice connivenza, assumendo rilievo concorsuale, anche sotto il profilo dell’agevolazione dell’attività degli altri partecipi.

La decisione si colloca, dunque, nel solco dell’orientamento che distingue la mera adesione psicologica o consapevole presenza, penalmente irrilevante quando rimanga del tutto inerte, dalla partecipazione concorsuale, per la quale è necessario che il comportamento del soggetto abbia concretamente contribuito, anche in termini di facilitazione o rafforzamento, alla commissione dell’illecito. Il discrimine non può essere individuato nella sola conoscenza dell’altrui attività criminosa, ma deve essere ricercato nell’effettiva funzione svolta dalla condotta del soggetto rispetto alla realizzazione del fatto comune.

Tanto il connivente quanto il concorrente possono, infatti, essere pienamente consapevoli dell’attività illecita in corso; ciò che distingue le rispettive posizioni è la presenza, nel secondo caso, di un apporto alla realizzazione del fatto comune. La consapevolezza dell’illecito costituisce quindi un presupposto necessario per l’imputazione concorsuale, ma non è, da sola, sufficiente a fondarla: occorre che ad essa si accompagni una condotta alla quale possa essere attribuita una funzione di rafforzamento, facilitazione o sostegno dell’attività criminosa altrui.

La Cassazione, patendo da posizioni di notevole rigore, espresse attraverso pronunce che sembrano connettere necessariamente alla presenza sul luogo del reato un’efficacia rafforzativa dell’altrui proposito criminoso, ha successivamente precisato i termini della distinzione tra concorso morale e connivenza, ponendo l’accento sulla necessità di accertare caso per caso quale sia stata la condotta tenuta dal soggetto, sia sotto il profilo materiale che sul piano dell’elemento psicologico, distinguendo la  mera presenza passiva, non punibile, dell’atteggiamento oggettivamente rafforzativo del proposito criminoso altrui  ed accompagnato dalla adesione psicologica al fatto criminoso[5]

Sotto un diverso profilo, la sentenza ribadisce altresì i limiti del sindacato della Corte di cassazione in materia cautelare: l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. può essere fatta valere in sede di legittimità soltanto quando si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato. Non è invece consentito ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione degli elementi indiziari, dell’attendibilità delle fonti o delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Nel dichiarare inammissibili i ricorsi, la Suprema Corte conferma pertanto che, ai fini della distinzione tra connivenza e concorso, non è la mera presenza del soggetto nel contesto criminoso ad assumere valore decisivo, bensì la possibilità di individuare, sulla base delle circostanze concrete, un consapevole contributo causalmente o comunque funzionalmente apprezzabile alla realizzazione del reato, anche quando tale contributo si manifesti nella forma dell’agevolazione dell’attività degli altri concorrenti. La consapevolezza è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente: senza la volontà di cooperare alla realizzazione comune del reato, si rimane nell’area della connivenza non punibile.

Conclusioni

Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte dichiarava inammissibili i ricorsi, comportando, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e nonché, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. 186/2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, è equo determinare in Euro 3.000,00. Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1- ter disp. Att. c.p.p.

 

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