SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
L’art. 19, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di “domanda di annullamento del matrimonio” il procedimento instaurato dinanzi al giudice civile di uno Stato membro per il riconoscimento degli effetti civili di una sentenza ecclesiastica esecutiva che abbia già dichiarato la nullità di un matrimonio concordatario, qualora tale decisione sia stata pronunciata in forza di un trattato internazionale concluso tra la Santa Sede e lo Stato membro interessato, contemplato dall’art. 63 del medesimo regolamento. In altre parole, il giudizio di delibazione non è diretto a incidere sul vincolo matrimoniale, già dichiarato nullo dall’autorità ecclesiastica, ma esclusivamente ad attribuire alla relativa pronuncia efficacia nell’ordinamento civile nazionale. Ne consegue, quindi, che tale procedimento non determina una situazione di litispendenza (contemplata nell’art. 19, Reg. CE, n. 2201/2003) con un giudizio di divorzio anteriormente instaurato dinanzi al giudice civile di un altro Stato membro.




