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Cass. Civ, Sez III, ud. 15 febbraio 2023 (dep. 20 marzo 2023), n. 7966

- 20 Ottobre 2023

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

È causa di risoluzione del contratto stipulato tra le parti il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a permettere la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010.

Svolgimento del processo 

La Corte Suprema di Cassazione Civile (Sezione terza) ha cassato la sentenza n. 2381/2018, depositata il 28/12/2018, con cui il Tribunale di Venezia aveva statuito che la condotta della società convenuta Bar Sport Snc di Z.H. e Co., di recedere anticipatamente dal contratto, fosse contraria ai doveri di correttezza e buona fede e che, pertanto, il contratto dovesse dirsi risolto per inadempimento della medesima con condanna ai danni a favore di parte attrice Venezia S.r.l. Per la quantificazione di questi ultimi, il Tribunale riteneva che la clausola penale contenuta nel contratto dovesse essere ridotta in ragione del fatto che la convenuta aveva comunque eseguito per gran parte la propria obbligazione e che il contratto sarebbe venuto presto a naturale scadenza.

Avverso la sentenza di primo grado, veniva proposto prima gravame dinanzi la Corte d’Appello di Venezia, il quale veniva dichiarato inammissibile ex art. 348 c.p.c., inducendo così la società Bar Sport snc di Z.H. e Co., a formulare ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c., al quale la stessa adduceva quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 1bis, D.L. n. 98/2911 e 3 comma 9 bis L. 136 del 2010, secondo cui la sentenza, ammettendo la possibilità di pagamenti in contanti effettuati dal gestore nei confronti dell’esercente del gioco lecito, avesse palesemente violato tutte le norme e principi che regolano la materia, la quale obbliga tutti i soggetti operanti nel gioco d’azzardo all’utilizzo di strumenti idonei a permettere la piena tracciabilità dell’operazioni finanziarie.

Col secondo motivo, la società Bar Sport Snc di Z.H. e Co impugnava la sentenza nella parte in cui, risolvendo anticipatamente un accordo ultradecennale e l’esclusiva, la ricorrente avrebbe violato le regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), che caratterizzano i comportamenti delle parti nell’esecuzione dei contratti.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente si doleva del fatto che l’organo giudicante non avesse rilevato un collegamento negoziale tra il rapporto contrattuale intercorso tra attrice e convenuta ed il contratto di rete che regolava i rapporti con il concessionario, e che, quindi, la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 comma 9 bis D. Lgs. n.  136/2010 e poi dell’art. 5 del contratto di rete regolante i rapporti con quest’ultimo, avrebbe dovuto provocare la risoluzione immediata anche del contratto stipulato con il primo soggetto concessionario dei servizi, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica, secondo il principio “simul stabent, simul cadent”.

Infine, con il quarto ed ultimo ricorso, la ricorrente riteneva che il giudice avrebbe dovuto tenere conto dell’importante circostanza che il contratto intercorso tra le parti fosse quasi esaurito e che, pertanto, in ottemperanza agli artt. 1382 e 1384 c.c., la clausola penale doveva essere ridotta.

Motivi della decisione

(…)

A seguito della decisione della Corte di Cassazione, in riferimento ai motivi di ricorso, è doveroso il seguente approfondimento:

 

–     Con riferimento al primo motivo, esso rappresenta il punto focale della sentenza, ossia l’obbligatorietà della tracciabilità finanziaria delle operazioni finanziarie. L’art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, introdotta per combattere i reiterati fenomeni di riciclaggio, presenti specialmente nel settore del gioco d’azzardo, i quali sono di particolare interesse della criminalità organizzata, obbliga i contraenti (in questo caso il concessionario) a provvedere ai pagamento dei corrispettivi mediante strumenti che garantiscano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, pena risoluzione automatica del contratto.

Non si comprende come il Tribunale abbia potuto omettere tale normativa inderogabile, inserita anche nello schema di convenzione siglato tra le parti ed in ogni caso operante secondo l’art. 1374 c.c.; 

 

–     Il secondo motivo di ricorso inerente la presunta violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della ricorrente, anche questo accolto dalla Corte di Cassazione, è legato indissolubilmente al primo motivo, infatti, il rispetto della piena tracciabilità dei flussi finanziari, quale norma inderogabile dell’ordinamento, non può certamente essere derogato dai principi di buona fede e correttezza; vi è di più, inoltre, relativamente all’esercizio di un diritto esercitato tardivamente (risoluzione), ma che va comunque sempre garantito;

 

– In relazione al terzo motivo di gravame, anche in questo caso era immediatamente da rilevarsi il collegamento nazionale della convenzione siglata tra la ricorrente e la resistente ed il contratto di rete stipulato con “HBG Connex SpA”, quale concessionario della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, in virtù proprio del rapporto tra l’aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica ed in questo caso la società Venezia S.r.l., quale fornitore di congegni e apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, necessariamente collegati tra loro in un trilatero con la società Bar Sport snc di Z.H. e Co., avente l’unico fine unico di perseguire un risultato economico unitario, ossia la disponibilità e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito fruibili dagli utenti;

– In rito, in relazione sempre al terzo motivo di ricorso e alla mancata estensione del contradditorio al soggetto concessionario dell’ADM, si evidenzia che l’eccezione formulata dalla convenuta in primo grado era di natura riconvenzionale, il che era sufficiente a formulare domanda nei confronti di altro convenuto, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione;

 

–     Infine, in relazione al quarto ed ultimo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c.), nulla quaestio rispetto all’assorbimento, in quanto a seguito dall’accoglimento dei primi tre motivi, la sentenza impugnata crolla nella sua totalità, ripristinando la situazione giuridica anteriore;

(…)

Dispositivo

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, per nuovo esame ed anche per le spese.

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