
SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In tema di successioni mortis causa, la accettazione beneficiata dell’eredità in favore di un minore, effettuata dal legale rappresentante, determina l’acquisizione in capo al minore della qualità di erede per effetto della dichiarazione resa dal suo legale rappresentante, anche se non successivamente accompagnata dall’inventario, dovendosi, per l’effetto, negare la facoltà di una successiva valida rinuncia, pur manifestata dal minore una volta raggiunta la maggiore età, in ragione del fatto che l’accettazione beneficiata è pur sempre una accettazione dell’eredità e che il sistema civilistico ripudia l’idea che l’intenzione di avvalersi del beneficio di inventario possa essere trattata alla stregua di una condizione sospensiva dell’accettazione.
Il fatto
In ordine al rapporto tra la rinuncia all’eredità accettata con beneficio di inventario dal legale rappresentante del minore e l’inventario si sono registrati diversi orientamenti in seno alla giurisprudenza, sia di merito che di vertice.
Secondo un primo orientamento (Cassazione n. 15267/2019), il minore non potrebbe rinunciare all’eredità qualora manchi la redazione dell’inventario da parte del genitore che, però, ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.
Secondo, invece, un orientamento parzialmente diverso, all’incapace è consentito rinunciare all’eredità quantomeno entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione della condizione di incapacità (Cassazione nn. 4561/2008; 9142/1993; 9648/2000; 1346/2002).
Un terzo orientamento (Cassazione n. 29665/2018) sostiene che, premesso che la redazione dell’inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell’accettazione con beneficio di inventario, anche qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore chiamato all’eredità faccia la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ma non compia l’inventario e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice, mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficata mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta maggiorenne potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all’eredità.
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione a Sezioni Unite si occupa di chiarire se l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte di un minorenne sia di per sé sufficiente ad attribuirgli la qualità di erede oppure se, per l’acquisizione di tale qualità, occorra anche il compimento dell’inventario dell’eredità.
Venendo alla fattispecie da cui è originata la decisione in commento, nel 2014 due fratelli proponevano opposizione all’esecuzione promossa nei loro confronti per il pagamento delle rate di un mutuo contratto dal defunto genitore, eccependo che non potevano rispondere del debito avendo rinunciato, ai sensi dell’art. 489 c.c., all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età.
Il Tribunale rigettava l’opposizione sul presupposto che, quando gli attori erano ancora minorenni, la loro madre, in qualità di rappresentante legale, aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario, sicché non poteva riconoscersi efficacia alla rinuncia invocata dai due opponenti.
Gli attori impugnavano la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Venezia che rigettava, a sua volta, il gravame, motivando che l’eredità devoluta al minore e accettata con beneficio di inventario dal genitore comporta, anche in assenza di redazione dell’inventario, l’acquisto della qualità di erede da parte del minore, in quanto l’art. 489 c.c. riconosce a quest’ultimo, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, solo la possibilità di redìgere l’inventario, non anche di rinunciare all’eredità.
Avverso la sentenza di secondo grado, gli eredi proponevano ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi di censura.
Con il primo motivo, gli attori sostenevano la violazione degli artt. 471 e 484 c.c. in relazione all’art. 489 c.c., per avere la Corte d’appello disatteso il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l’accettazione dell’eredità ex art. 484 c.c. da parte del legale rappresentante del minore, in mancanza di inventario, non determina l’acquisto della qualità di erede in capo al minore con la conseguenza che egli, entro l’anno dal conseguimento della maggiore età può rinunciarvi, stante la natura di fattispecie a formazione progressiva da riconoscere all’accettazione beneficiata, idonea a perfezionarsi solo con la redazione dell’inventario.
Con il secondo motivo, lamentavano la violazione degli artt. 471, 484, 489 c.c. in relazione agli artt. 519 e 521 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto confermata l’inefficacia della rinuncia all’eredità nella circostanza che la legge non prevede forme di pubblicità per renderla conoscibile ai terzi.
Con il terzo motivo, denunciavano la violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. laddove il giudice di merito non aveva considerato la statuizione della Commissione tributaria provinciale di Padova che, con sentenza passata in giudicato, pur in mancanza della Banca procedente, aveva già statuito sullo status di erede dei soggetti.
La Banca resisteva con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
La Seconda Sezione civile della Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13.12.2023, ravvisando un contrasto, in ordine al primo motivo, nella giurisprudenza della Corte e comunque ritenendo la questione, in merito alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell’inventario, di massima e particolare importanza, disponeva, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente.
In particolare, i quesiti posti dalla ordinanza interlocutoria sono:
- se, nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;
- se, quindi, tale beneficio si acquisti o meno in via autonoma per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;
- se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c., ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.
Con la sentenza in commento, la Cassazione, a Sezioni unite, ha ritenuto il ricorso non fondato nel merito.
La decisione
In primis, le Sezioni Unite Civili, dopo aver delineato le facoltà riconosciute dal diritto civile al minore dinanzi ad una eredità, e cioè l’alternativa tra l’accettazione con beneficio di inventario e la rinuncia, previa autorizzazione del giudice tutelare, riprendono e avallano una giurisprudenza consolidata, secondo cui giammai il minore può essere considerato erede puro e semplice, cioè erede senza beneficio, in ragione dell’interesse generale di ordine pubblico secondo cui il minore non va esposto al rischio di depauperamento del proprio patrimonio a causa di debiti altrui.
Infatti, con riguardo all’eredità del minore e, più in generale, dell’incapace, non può mai trovare applicazione la disciplina prevista dagli artt. 485 e 487 c.c. che impongono la redazione dell’inventario entro il termine di tre mesi, decorrente dal giorno di apertura della successione o dalla dichiarazione di accettazione beneficiata, pena la considerazione del chiamato come erede puro e semplice.
Diversamente, ai sensi dell’art. 489 c.c. ai minori è sempre consentito, una volta raggiunta la maggiore età, di usufruire del beneficio compiendo, entro l’anno, le relative operazioni ovvero accettando l’eredità laddove il legale rappresentante sia rimasto inerte o abbia reso una dichiarazione di accettazione nulla.
In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno ribadito la tesi secondo cui, in forza del principio della irrevocabilità della accettazione, la dichiarazione di accettazione con beneficio esprime definitivamente la volontà del dichiarante di accettare l’eredità, senza introdurre una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione.
Conseguentemente, le Sezioni Unite, dopo aver tratteggiato i diversi orientamenti sviluppatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità – e sopra ripresi – conferma l’indirizzo interpretativo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e nega per l’effetto la facoltà di una valida rinuncia successiva.
Tale considerazione fonda le sue radici sulla circostanza per cui l’accettazione beneficiata è pur sempre accettazione dell’eredità e il negozio di accettazione è irretrattabile, cioè, comporta un acquisto definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile.
Del resto, la necessità della preventiva autorizzazione del giudice tutelare implica che la legge riconosce all’atto di accettazione beneficiata, compiuta dal legale rappresentante, effetti nella sfera giuridica del minore che, a ben vedere, non si veda come possano essere differenti rispetto all’acquisito della qualità di erede.
E ancora, la trascrizione nei registri immobiliari della sola dichiarazione di accettazione beneficiata, pur in mancanza dell’atto di inventario, riconosce un autonomo effetto ai fini della pubblicità che, anche sotto tale profilo, non può che identificarsi nella accettazione della eredità.
In tal senso, a fronte della accettazione beneficiata dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, il minore non può essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità a cui venga eventualmente riconosciuta la facoltà di rinuncia.
Un simile meccanismo priverebbe di significato l’accettazione resa dal rappresentante legale, finendo altresì per equiparare la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario con l’accettazione pura e semplice fatta sempre dal legale rappresentante del minore.
Tali osservazioni, secondo il Supremo Consesso, trovano conferma nell’art. 489 c.c. sulla base del quale il minore non decade dal beneficio di inventario se, entro un anno dal compimento della maggiore età, provvede a redigerlo, in quanto laddove il rappresentante non lo abbia eseguito, tale inadempimento, per volontà di legge, non è causa di impedimento al prodursi degli effetti del beneficio ma, anzi, viene risolto attraverso la “sterilizzazione del termine per la redazione dell’inventario durante il periodo della minore età e l’allungamento ad un anno, dal raggiungimento della maggiore età per predisporlo”.
Infatti, nel caso in cui il minore vi provveda entro l’anno egli usufruirà del beneficio che limita la sua responsabilità, in caso contrario sarà considerato erede puro e semplice.
In definitiva, lo spettro di efficacia dell’art. 489 c.c. è limitato al termine per conseguire il beneficio, non al termine per accettare o rinunziare all’eredità.
Tale considerazione è coerente anche con l’effetto impeditivo della prescrizione del diritto, riconosciuto dall’art. 487, comma 1, c.c. alla suddetta dichiarazione di accettazione beneficiata.
Ancora, per rispondere al quesito, i Supremi Giudici hanno osservato come, invece, non possa essere condivisibile la tesi che, facendo leva sull’orientamento che ravvisa nell’accettazione con beneficio di inventario una fattispecie a formazione progressiva, sostiene che l’accettante conserva la posizione di chiamato all’eredità fino alla redazione dell’inventario laddove la dichiarazione di accettazione beneficiata sia disgiunta dalle operazioni di inventario.
Tale orientamento, valorizzando una diversa lettura combinata degli artt. 471, 489 e 473 c.c. sulla devoluzione all’eredità alle persone giuridiche, non coglie nel segno in quanto pretende di equiparare due situazioni ontologicamente diverse, quali quella dei minori e quella degli enti morali, sovrapponendo le relative discipline.
Non solo, si produrrebbero degli effetti pregiudizievoli in capo al minore. Basti pensare, ad esempio, che riconoscendo al minore la condizione di mero chiamato, laddove l’inventario non venga eseguito, si esporrebbe il minore al rischio di vedere estinto il proprio diritto di accettare l’eredità per prescrizione.
Data l’infondatezza del primo motivo di ricorso, ne consegue l’assorbimento del secondo motivo.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
Conclusioni
Per tali motivi, la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.