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Cass. Pen., sez III, ud. 26 settembre 2023 (dep. 16 novembre 2023), n. 46188

- 2 Gennaio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

In tema di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la presenza dei lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato che, comunque, non risulta configurabile laddove l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

Svolgimento del processo 

Il Tribunale di Messina ha condannato C.M., in qualità di titolare di un bar, per il reato di cui all’art. 4 L. 300/1970 alla pena di € 3.000,00 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole di aver installato un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione richiesta dalla legge.

Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi:

Con il primo motivo denunciava la violazione di legge, con riferimento all’art. 4 L. 300/1970, posto che non sono stati approfonditi taluni aspetti richiesti dalla fattispecie incriminatrice in parola, vale a dire la predisposizione dell’impianto alla registrazione e la qualità di datrice di lavoro di qualcuno dell’imputata, elementi – questi – di segno negativo posto che, come sostenuto dalla Difesa, l’impianto era a circuito chiuso (e, pertanto, non appariva deputato a registrare alcunché) e l’azienda non aveva dipendenti;

Con il secondo motivo, lamentava la sproporzionalità del quantum sanzionatorio, eccessivo sia con riferimento al fatto contestato che al contesto di sua realizzazione;

Con il terzo motivo, deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., posto che la particolare tenuità del danno si sarebbe dovuta riconoscere tanto per la minima offensività della condotta quanto per la esigua intensità dell’elemento soggettivo.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato con riferimento alle doglianze esposte nel primo motivo, potendosi ritenere le altre interamente assorbite in esso.

Motivi della decisione

(…)

I principi sanciti dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:

– la presenza di lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza sono requisiti imprescindibili per la configurabilità del reato in parola, previsto dall’art. 15 D.lgs. 101/2018 e successivamente integrato dall’art. 4 comma 1 L. 300/1970 che appare preordinato a regolamentare l’uso, da parte del datore di lavoro, degli impianti audiovisivi e degli strumenti attraverso i quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;

– non è configurabile il reato in parola (in particolare, la violazione degli artt. 4 e 38) quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi[1].

Posti tali principi, la sentenza impugnata pecca di lacunosità sotto entrambi i profili, posto che:

a) il Tribunale di Messina si limita a dare atto che, nel bar di cui l’imputata era titolare, erano stati installati 5 monitor e 5 telecamere, sebbene in difetto di espressa autorizzazione, senza tuttavia precisare né se all’interno del locale commerciale prestassero attività lavorativa altri soggetti né se l’impianto di videosorveglianza implicasse un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di mantenerlo “riservato” per consentire l’accertamento di illeciti degli stessi.

(…)

Dispositivo

Annulla con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica.

[1] Cfr. Cass. Pen., sez. III, ud. 14.12.2020 (dep. 2021), n. 3255, Wang Yong Kang, Rv. 280542-01.

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