306 views

Violenza sessuale, corporeità della persona offesa e costrizione alla visione di atti di autoerotismo – Cass. Pen., Sez. III, 21 novembre 2025, n. 37942

- 7 Gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In tema di violenza sessuale, il principio di tassatività osta a che nel concetto di “subire” atti sessuali possano essere ricompresi atti sessuali, sia pure posti in essere in modo costrittivo o induttivo, che non impingano sulla sfera corporea della persona offesa.

Il fatto 

Con sentenza la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale, che aveva condannato l’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis-, 609-ter u.c. cod. pen. in danno della persona offesa, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione), dichiarato l’estinzione per prescrizione dei fatti, confermato la pena irrogata dal primo giudice (in quanto contenuta nel minimo edittale e senza aumento per la continuazione) e irrogato all’imputato le pene accessorie dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno e l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l’imputato.

Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al par. 3.1. della sentenza in relazione alla penale responsabilità dell’imputato.

Preliminarmente la difesa ritiene che, se solamente l’ultimo episodio non è stato attinto da prescrizione, erroneamente la sentenza si dilunga ad affrontare il tema della responsabilità dei reati prescritti, mentre nulla dice sull’unico episodio rimasto, risultando peraltro inverosimile che un soggetto dell’età del ricorrente possa avere la potenza sessuale per prodigarsi in pratiche erotiche di tal fatta.

Sul punto, l’evento “del garage” avrebbe come unico riscontro la testimonianza resa dall’unica persona informata sull’accaduto dalla persona offesa.

In prima battuta si rileva come la madre non sia un riscontro decisivo del narrato in quanto, proprio alla madre sembrava che l’accaduto fosse inverosimile, soprattutto per l’età dell’imputato, che all’epoca dei fatti aveva settant’anni e, aggiunge il ricorrente, le erezioni improvvise non sono confacenti a quel periodo di età.

In aggiunta, la non verosimiglianza della ricostruzione si deve allo specifico periodo vissuto dalla persona offesa e dalla teste, le quali in quel periodo potrebbero aver confuso l’evento visto il periodo adolescenziale nel quale la persona offesa viveva.

Tale errore lo si può inferire se si considerano le dichiarazioni fatte dalla persona offesa alla teste, alla quale era stato raccontato di aver subito delle penetrazioni vaginali e la somministrazione di rapporti orali, salvo poi smentire la testimone affermando che quest’ultima si era confusa nel narrato.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 609-bis, primo comma, cod. pen.

Manca del tutto un contatto corporeo tra l’imputato e la persona offesa, tale da poter ricondurre la condotta del soggetto attivo del reato al compimento di atti sessuali e del soggetto passivo nel patimento degli stessi.

Il ricorrente evidenzia anche la scorretta formulazione del capo di imputazione, che ritiene sussistente la condotta costrittiva del ricorrente, quando nessuna forma di coartazione è stata compiuta in danno della bambina.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen.

Il ricorrente ritiene che la Corte di Appello sia caduta in contraddizione, nel momento in cui afferma di svolgere il giudizio sull’attenuante in relazione al singolo episodio del garage, per poi prendere in considerazione tutta la serie di abusi intercorsi nell’arco di un anno.

Con il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze in regime di equivalenza anziché di prevalenza.

La difesa ritiene che il bilanciamento svolto dai giudici di secondo grado sia errato dal momento in cui si prende in considerazione non solo il fatto di reato per cui si procede ma anche quelli dichiarati prescritti.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell’articolo 609-nonies cod. pen. in riferimento alla condanna alla pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno.

La difesa lamenta l’erronea irrogazione delle pene accessorie in quanto all’epoca del fatto, settembre 2012, la disposizione non era stata ancora in vigore, ma sono state introdotte dalla L. n. 172/2012 (23 ottobre 2012).

In data 1° ottobre 2025, è stata depositata memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Con particolare riferimento al secondo motivo, evidenziava che l’unica imputazione di violenza sessuale rimasta testualmente recita “mentre erano soli in garage, si denudava, mostrava alla p.o. il pene in erezione chiedendole di masturbarlo e al diniego della minore le diceva “cosa credi, che quando lo faccio non ti penso?” masturbandosi davanti alla stessa”.

Tale azione è stata sussunta dai giudici di merito all’interno della fattispecie di reato di cui all’art. 609-bis c.p.; tuttavia, l’orientamento ormai consolidato di questa Terza Sezione ritiene che, ai fini della configurazione di tale delitto, sia indispensabile definire con maggiore chiarezza la nozione di “atti sessuali”, la quale “implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a “compiere” o a “subire” tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di “voyeurismo” che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo” (Sez. 3, n. 33045 del 29/10/2020, P., Rv. 280044 – 01).

Tale orientamento appare peraltro confermato da un ulteriore sentenza della medesima Sezione (Sez. 3, n. 37916 del 13/04/2022, F., Rv. 283696 – 01) la quale, investita sul punto, afferma che “integra il reato di violenza sessuale il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa solo ove coinvolgente la corporeità di quest’ultima”.

Partendo dunque dall’analisi del concetto di “atti sessuali”, i quali devono avvenire a seguito di costrizione del soggetto agente, si deduce che elemento necessario della condotta debba consistere in una congiunzione, anche latamente interpretata, tra la corporeità dell’autore del delitto e la persona offesa, mancante nel caso di specie per tale motivo si lamenta con la presente doglianza l’erronea applicazione della legge penale sostanziale in quanto non può esservi costrizione a subire o compiere atti sessuali senza la presenza di comportamenti riconducibili a tale categoria.

Data dunque per assunta la mancanza di costrizione da parte del soggetto agente, e soprattutto la mancanza dell’ulteriore elemento oggettivo dell’atto sessuale, il capo d’imputazione risulta inadatto a descrivere il fatto così come ricostruito nelle fasi di merito.

Appare più opportuno, sempre sulla scorta dell’insegnamento di questa Sezione, eventualmente, riqualificare il fatto storico come “corruzione di minorenne”, fattispecie delineata dall’art. 609-quinquies c.p., la cui configurazione sarebbe peraltro condizionata dall’avvenuta prescrizione di suddetto reato, essendo pacifico che la condotta in questione si sia verificata, così come delineato dal giudice di seconde cure, nel settembre 2012, dunque nell’arco temporale di vigenza della normativa ante modifica dell’art. 157 c.p., intervenuta con la legge 172/2012 (si tratterebbe, inoltre, della formulazione della fattispecie corruttiva antecedente alla riforma di cui alla legge n. 172/2012).

In ogni caso, il fatto dovrebbe essere ricondotto nel terzo comma dell’articolo 609-bis c.p., come dedotto con il terzo motivo di ricorso.

In data 6 ottobre 2025, venivana depositate conclusioni scritte, in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e depositava nota spese.

Quanto al secondo motivo, in particolare, sottolinea che la violazione di legge ivi contestata non è stata dedotta in alcun motivo di appello.

In appello, invero, con il terzo motivo di gravame la difesa dell’imputato chiedeva l’assoluzione del medesimo, in quanto il fatto non avrebbe costituito il reato di cui all’art. 609-bis, esclusivamente con riferimento all’episodio in cui il Gu.Ni. “entrava nella camera della minore o nel bagno quando era nuda per guardarla”.

Nessuna censura veniva, invece, rivolta alla configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p. con riferimento all’episodio oggetto dell’odierna doglianza. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Chiede, in ogni caso, in applicazione dell’articolo 578 cod. proc. pen. (a mente del quale “quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”), la conferma delle statuizioni civili.

La decisione

I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:

  La Corte, in primo luogo, si sofferma sulla nozione di atto sessuale.

Sul punto, va in primo luogo sottolineato come tale locuzione debba essere intesa in senso “oggettivo”. Non hanno infatti rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato (salvo quanto si vedrà al par. 6), la finalità dell’agente dell’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale, né l’eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dello stesso (Sez. 3, n. 20459 del 24/01/2019, M., Rv. 275965 – 01), ovvero il suo compimento ioci causa.

Rientra nell’accezione di “atto sessuale”, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., non soltanto ogni forma di “congiunzione carnale”, ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.

Si è anche affermato che sussiste il reato di violenza sessuale tentata e non consumata allorquando l’atto posto in essere dal soggetto agente, indirizzato verso una zona erogena della persona offesa, raggiunga invece una zona non erogena per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (nella specie la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo in un caso in cui, per la reazione della vittima, il toccamento, indirizzato alla coscia e alla zona genitale, aveva attinto la gamba). Si tratta, in tutta evidenza, di una particolare forma di aberratio ictus.

Ancora, si è ritenuto che è atto sessuale sia il contatto fisico “diretto” che quello “simulato” con una zona erogena del corpo, in quanto atto parimenti invasivo dell’altrui sfera sessuale (la Corte, nella specie, ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell’imputato, il quale, dopo aver sdraiato e denudato la vittima, pur in assenza di un contatto fisico diretto con le zone erogene di quest’ultima, le aveva eiaculato sull’addome).

Vi sono poi atti che, “in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci”.

Si tratta di quella zona “zona grigia”, comprensiva di quegli atti che, per il loro carattere polivalente (ovverosia per le diverse finalità di cui possono essere, in astratto, espressione), impongono una necessaria opera di “decodificazione” da parte del giudice.

In questi casi, la valorizzazione di tali condotte in termini di “atti sessuali” costituisce oggetto di accertamento, da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della “condotta nel suo complesso”, del “contesto sociale e culturale” in cui l’azione è stata realizzata, della sua “incidenza sulla libertà sessuale” della persona offesa, del “contesto relazionale” intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, in maniera che dalle modalità della condotta nel suo complesso e da altri elementi significativi si accerti se vi sia stata o meno una indebita compromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui.

Tale orientamento unisce all’approccio tradizionale, che la dottrina definisce “anatomico-culturale”, elementi propri dell’approccio c.d. “contestualistico” (secondo cui la natura sessuale dell’atto va enucleata in seno al contesto in cui l’azione di svolge) e di quello “relazionale” (secondo cui la natura sessuale dell’atto va enucleata in riferimento al rapporto tra le parti).

Si è tuttavia progressivamente affermato anche un filone giurisprudenziale che, partendo dalla considerazione secondo cui “la sfera della sessualità non resta confinata sul piano strettamente fisico, ma involge anche la sfera psichica e quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento”, ha progressivamente “sublimato” la nozione di “atti sessuali”, includendovi casi in cui il corpo della vittima non viene fisicamente aggredito dall’agente di reato, ma nei quali il contesto dell’azione consenta di affermare che la condotta dell’agente ha comunque inciso nella sfera di autodeterminazione sessuale della vittima.

Il reato di violenza sessuale potrebbe essere commesso anche “a distanza”, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica, in quanto la norma incriminatrice non richiede, all’interno dell’elemento oggettivo del reato, che tra soggetto attivo e passivo vi sia contestualità spaziale, ben potendo la minaccia o la violenza essere posta anche in luogo diverso da quello in cui il soggetto passivo la subisce, essenziale invece essendo che la costrizione venga, da quest’ultima, effettivamente percepita.

Successivamente la Corte si interroga se sia possibile ritenere che una condotta caratterizzata dalla assenza di coinvolgimento della corporeità della vittima (l’essere costretti a vedere un soggetto che pratica autoerotismo su sé stesso, possa integrare la norma penale invocata).

Occorre poi verificare se, in ossequio al principio di stretta legalità, costringere il minore ad assistere forzatamente ad una condotta masturbatoria senza contatto corporeo alcuno, per un verso possa consistere in una condotta “costrittiva”, e, per altro verso, possa integrare quel “subire” atti sessuali richiesto dalla norma.

 Quanto al primo aspetto, il costante orientamento di questa Corte è nel senso che, ove la condotta sia posta in essere in modo subdolo o repentino, tale ipotesi deve essere equiparata al compimento di atti di costrizione in senso stretto.

A tale ipotesi si aggiunge quella in cui il fatto sia compiuto con abuso di autorità, il quale presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

Sul punto la Corte ha esaminato anche le fonti sovranazionali.

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata in Italia con L. n. 77/2013, cui ha aderito altresì l’Unione europea in data 1 giugno 2023), all’articolo 36 (rubricato “Violenza sessuale, compreso lo stupro”) stabilisce che debba essere previsto quale illecito penale qualsiasi “atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto” e “qualsiasi altro atto sessuale compiuti su una persona senza il suo consenso”, nonché il fatto di “costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo”.

Il successivo articolo 40 (“molestie sessuali”, o sexual harassement) prevede l’obbligo di punire “qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (come nel caso del c.d. “catcalling”, ossia la molestia da strada o “pappagallismo”, consistente nella condotta di importunare, in maniera insistente e grossolana, le donne – e in generale le persone – che si incontrano, generalmente in strada, con parole o allusioni a sfondo sessuale).

Il “baricentro dell’offensività” delle molestie sessuali non può quindi essere ricercato nel coinvolgimento della sfera “corporea” della vittima, in quanto ciò che viene attinto è la sua “dignità sessuale”, aggredita da comportamenti umilianti o degradanti.

Nel settore penale, può evidenziarsi come, sotto il profilo oggettivo, la nozione di molestie sessuali contenuta sia nella convenzione di Istanbul che nel D.Lgs. 198 del 2006 includa ogni forma di sexual harassement (ossia la molestia sessuale in senso stretto), ma non si spinga a sanzionare il c.d. sexual assault (che implica una qualche forma di “aggressione” sessuale), mentre, sotto il profilo soggettivo (o degli effetti della condotta, la Convenzione sul punto lascia spazio ai legislatori nazionali) il focus della norma non è puntato sulla compressione della libertà sessuale della vittima, quanto sulla creazione (e ciò spiega perché la previsione normativa italiana si è focalizzata sul luogo di lavoro) di un “clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”, attuato, tuttavia, mediante un comportamento di natura sessuale, che è quindi solo un “mezzo” per ottenere lo scopo di ledere la “dignità sessuale” del soggetto passivo.

Il 13 gennaio del 2020, il GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence del Consiglio d’Europa) nel suo rapporto relativo al livello di implementazione nello Stato italiano della Convenzione di Istambul, ha evidenziato (par. 199) che la tutela offerta dall’art. 609-bis cod. pen. risulta essere lacunosa in quanto non è in grado di rivolgersi all’intera gamma dei comportamenti “molesti”, poiché, per giurisprudenza consolidata, si richiede il coinvolgimento della corporeità del soggetto (“la condotta criminale descritta nell’articolo 40 della Convenzione può essere ricompresa in diverse disposizioni giuridiche esistenti, sia penali che civili, nessuna delle quali, tuttavia, comprende l’intero spettro dei comportamenti indesiderati di natura sessuale presi di mira da questa disposizione. Pertanto, il reato di violenza sessuale – articoli 609-bis e seguenti del codice penale – non si applica nei casi di contatto fisico indesiderato di natura sessuale che coinvolga parti del corpo della vittima diverse dai suoi genitali o dalle sue zone erogene. Il reato di violenza privata – articolo 610 del codice penale – si concretizza solo nei casi di uso di violenza o minaccia. Il reato di maltrattamenti – articolo 572 del codice penale – è applicato dai tribunali per sanzionare le molestie sessuali solo nell’ambito limitato delle relazioni familiari“), concludendo con un forte incoraggiamento alle autorità italiane a prendere in considerazione l’introduzione di una legislazione che garantisca che le molestie sessuali subite in tutti gli ambiti della vita siano soggette a sanzioni legali.

Come ultimo punto la Suprema Corte, in merito alla possibilità che la norma di cui all’articolo 609-bis cod. pen. possa essere dilatata fino a ricomprendere anche l’assenza di contatto fisico tra i due soggetti o di atti di autoerotismo della persona offesa o, ancora, se il delitto in parola possa sussistere anche in mancanza di una dimensione corporea dell’assalto sessuale, dando responso negativo.

Il concetto di costringere taluno a “subire” atti sessuali non possa essere dilatato fino a ricomprendere casi, come quello in esame, caratterizzati certamente dalla lesione al bene giuridico tutelato, ma anche dalla completa assenza di corporeità, ostando il principio di tassatività ad estendere la nozione del “pati” fino a ricomprendervi il mero assistere all’atto sessuale altrui.

Né, come visto, il fatto potrebbe ascriversi al reato di molestie sessuali (in relazione al quale va evidenziata la presenza di una lacuna normativa dell’ordinamento nazionale, che il legislatore è chiamato a colmare), posto che, nel caso in esame, si è sicuramente in presenza di un quid pluris rispetto al mero sexual harassement, costituito dalla presenza di una condotta repentina ad esplicito contenuto sessuale volta a comprimere la libertà sessuale della vittima.

Venendo al caso in esame, il delitto in parola deve invece essere riqualificato, assorbita ogni altra questione sulla qualificazione giuridica del fatto, come violenza sessuale aggravata commessa in forma tentata.

Come noto, infatti, è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima

Il discrimen esistente tra la fattispecie di violenza sessuale tentata e quella consumata è costituito dalla “concreta intrusione dell’agente nella sfera sessuale della vittima”, arrestandosi il fatto allo stadio di tentativo solo nel caso in cui “la materialità degli atti – pur giudicati idonei ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del reato in questione – non sia pervenuta sino al contatto fisico con il corpo della vittima.

Nell’ambito del tentativo di violenza sessuale, inoltre, la prova della specifica finalità perseguita dall’aggressore può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica e sussiste anche quando, pur in assenza di un contatto fisico tra imputato e vittima, la condotta assunta risulti sintomatica dell’intenzione di appagare i propri istinti sessuali.

In altre parole, al fine della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non è necessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo evidentemente l’idoneità a porre in essere un abuso ben prescindere da un tale requisito pur essendo necessaria, naturalmente, la non equivocità della direzione degli atti in tal senso.

In definitiva la Corte di cassazione stabilisce che:

– in tema di violenza sessuale, il principio di tassatività osta a che nel concetto di “subire” atti sessuali possano essere ricompresi atti sessuali, sia pure posti in essere in modo costrittivo o induttivo, che non inmpingano sulla sfera corporea del minore;

– essere costretti ad assistere ad atti di autoerotismo (da qualificarsi, questi ultimi, certamente come “atto sessuale”) da parte dell’agente di reato, tuttavia, può integrare un tentativo punibile di violenza sessuale, ove, in base ad elementi di fatto preesistenti (come il preordinarsi una situazione di abuso), concomitanti (come il compimento di azione repentina o subdola e il proferire espressioni univocamente dirette a far si che la persona offesa compia o subisca atti sessuali) o successivi (come la fuga della persona offesa) alla condotta, emergano l’idoneità e la direzione univoca degli atti a costringere la persona offesa a subire gli atti sessuali, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale (elemento comunque estraneo alla fattispecie ma che “colora” la condotta sotto il profilo della direzione degli atti), non compiendosi l’evento per cause indipendenti dalla volontà dell’autore.

Conclusioni

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il residuo reato, riqualificato come tentativo di violenza sessuale, È estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

- Published posts: 444

webmaster@deiustitia.it

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.