
SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
La sospensione condizionale della pena concessa oltre i limiti previsti dall’art. 164 comma 4 c.p., può essere revocata soltanto prima che il beneficio si sia definitivamente consolidato, vale a dire prima che siano decorsi i termini di cinque — o due — anni dalla concessione dello stesso, trascorsi i quali la pena si estingue e, dunque, non sarà più suscettibile di revoca ex tunc. In tal modo, si è inteso scongiurare l’inaccettabile rischio di esporre sine die il condannato all’esecuzione della pena per un fatto incolpevole.
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 22 maggio 2023, la Corte di appello— in funzione di Giudice dell’esecuzione — revocava la sospensione condizionale della pena riconosciuta al ricorrente con la sentenza del 23 marzo 2010 dal Tribunale, irrevocabile il 18 marzo 2015.
Secondo la Corte di appello, con la menzionata pronuncia di merito, il beneficio in disamina era stato concesso per la terza volta — quindi, oltre i limiti imposti dall’art. 164 comma 4 c.p. — e, pertanto, doveva essere revocato ipso iure.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il condannato, articolando plurimi motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l’interessato si doleva della violazione dell’art. 168 comma 3 c.p., nella parte in cui non era stata scrutinata la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la seconda pronuncia di condanna e quello accertato con l’ultima decisione di merito.
Al riguardo, infatti, secondo il constante orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, il beneficio ex art. 163 c.p. può essere concesso per la terza volta, allorquando le precedenti condanne condizionalmente sospese siano state unificate ex art. 81 cpv dal Giudice dell’esecuzione, ferma restando la soglia massima entro cui può essere sospesa l’esecuzione della pena (Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 3775, Rv 266004).
Il ricorrente lamentava, inoltre, l’erronea applicazione degli artt. 167 e 168 c.p., in quanto la pena inflitta era ormai estinta e, quindi, non più suscettibile di essere eseguita.
Con il secondo motivo di doglianza, poi, censurava l’omesso accertamento — del Giudice dell’esecuzione — circa l’effettiva conoscenza, da parte del Giudice della cognizione che ha concesso per la terza volta il beneficio, della sussistenza di precedenti condanne ostative al riconoscimento di una ulteriore sospensione della pena.
Da ultimo, veniva cesurata l’omessa considerazione — ai fini della revoca ex art. 168 c.p. — degli effetti estintivi dispiegati dai provvedimenti di amnistia e di indulto, intervenuti in epoca successiva alla commissione dei primi due reati.
In altri termini, il ricorrente evidenziava la concorrenza di ulteriori cause di estinzione della pena, che avrebbero eliso la possibilità di procedere alla sua revoca ai sensi dell’art. 168 c.p.
Motivi della decisione
(…)
La cassazione ha preliminarmente esaminato la fondatezza della censura relativa alla possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra due dei tre delitti le cui pene sono state condizionalmente sospese.
Al riguardo, la Corte ha dichiarato manifestamento infondato il motivo, in quanto il profilo non era stato sottoposto alla valutazione del Giudice dell’esecuzione e, quest’ultimo, non può procedere d’ufficio al riconoscimento della continuazione.
Sul punto, infatti, è stato già chiarito che « spetta unicamente all’interessato stabilire se invocare il riconoscimento della continuazione nel processo di cognizione ancora in corso ovvero se, dopo la conclusione di questo, attivare un procedimento di esecuzione diretto all’applicazione della disciplina del reato continuato » (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, Rv. 216239).
La Corte reputava, tuttavia, fondato il medesimo primo motivo nella parte relativa alla già intervenuta estinzione della pena sospesa complessivamente inflitta.
Al riguardo, è stato precisato che il beneficio è posto a tutela di esigenze special-preventive e rieducative, salvaguardate dalla minaccia della futura esecuzione della pena per l’ipotesi in cui il reo non si astenga, per il futuro, dal commettere ulteriori azioni delittuose (Cass. pen., Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 28690, Rv 270588).
In altri termini, l’ordinamento concede al condannato — in caso di prognosi favorevole di non recidivanza — un periodo di sperimentazione, durante il quale “congela” l’espiazione della pena inflitta, pena che, in caso di esito positivo della sperimentazione, resterà definitivamente inattuata, estinguendosi.
Nell’ipotesi in cui, invece, la “prova” abbia esito infausto — perché, nel termine di cinque (per i delitti) o due anni (per le contravvenzioni) dal passaggio in giudicato della pronuncia, il reo commette un nuovo reato — il beneficio non potrà che essere caducato ex lege.
Da tale assunto la Corte ha tratto due condivisibili corollari:
– La revoca ex lege, presupponendo l’accertamento irrevocabile della commissione di un altro reato nel biennio/quinquennio, potrà essere pronunciata solamente dal Giudice dell’esecuzione;
– Trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo, l’unico presupposto per la sua operatività è la commissione di un reato nel predetto periodo temporale, a prescindere dal momento in cui interviene la irrevocabilità della sentenza (Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2019, n. 51131, Rv 277570).
Oltre ai casi di revocabilità determinati dall’esito infausto della “prova”, vi è l’ipotesi in cui il beneficio sia stato illegittimamente reiterato oltre i limiti previsti dall’art. 164 comma 4 c.p.
In tale evenienza, ha precisato la Corte, la revoca può essere disposta anche in sede di cognizione, oltre che dal Giudice dell’esecuzione ex art. 674 comma 1-bis c.p.p.
Anche tale ipotesi non consente alcuna valutazione discrezionale al Giudice circa la revocabilità o meno della sospensione condizionale impropriamente concessa, tuttavia, non operando ex lege è contraddistinta da plurime, significative differenze.
In particolare, secondo la cassazione, detta forma di revoca «non è costitutivamente correlata al verificarsi di fatti nuovi, che si pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso, né si atteggia dunque a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi (revoca in senso stretto). Dal lato finalistico, essa pone rimedio non già alla constatata frustrazione degli scopi della sospensione condizionale, bensì all’inesistenza, originaria, dei presupposti applicativi del beneficio».
La menzionata diversità strutturale impone di coniugare la previsione in disamina con il disposto dell’art. 167 c.p., in virtù del quale l’esecuzione della pena non potrà aver luogo una volta che, «ultimata la probation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi impostigli».
Per tale ragione, un limite alla piena esplicazione del rimedio caducatorio sarebbe costituito dall’intervenuto avveramento dell’effetto estintivo della pena revocabile, effetto, quest’ultimo, che si determina ipso iure, in presenza della oggettiva ricorrenza delle condizioni prescritte dalla legge.
Tale impostazione appare, di certo, coerente e compatibile con l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, se si consentisse la revoca sine die pur in assenza di successivi comportamenti colpevoli, il condannato “sospeso” resterebbe per sempre esposto alla messa in esecuzione della pena, illegittimamente sospesa ab initio, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrere inerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «la revoca della sospensione condizionale della pena, nei casi previsti dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato, essendo decorso il termine ed essendo maturate le condizioni al cui cospetto si determina, ai sensi dell’art. 167 dello stesso codice, l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena».
Calando tali argomentazioni nel caso di specie, la Corte ha rilevato l’intervenuta estinzione del reato e, dunque, l’impossibilità di revocare la sospensione condizionale erroneamente concessa, con il conseguente assorbimento degli altri motivi di censura.
(…)
Dispositivo
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.