SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
La semilibertà surrogatoria è prevista anche per i delitti ostativi in quanto non è previsto alcun minimo di pena espiata nel caso in cui il reato commesso sia ostativo di seconda fascia. Tale limite, invero, sussiste soltanto nel caso dei reati ostativi di prima fascia.
Svolgimento del processo
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà e ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento alla condanna di anni tre di reclusione, inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
Avverso la predetta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 50 Ord. pen., osservando che erroneamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà in ragione della mancata espiazione dei due terzi della pena, poiché – essendo stato condannato per un reato incluso nella seconda fascia dell’art. 4-bis l. 354/75 e risultando la pena inferiore ad anni quattro – la relativa istanza era in realtà ammissibile.
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen. dato che la domanda di detenzione domiciliare (formulata ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis) è stata dichiarata inammissibile per il titolo di reato in espiazione, nonostante il condannato avesse già espiato la quota di pena inflittagli per l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto al rigetto della domanda di affidamento in prova; al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza ha negato l’affidamento senza tenere conto della regolare condotta da lui serbata nel corso degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione
(…)
Gli elementi valutati dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:
– preliminarmente la Corte afferma risulta infondato il secondo motivo poiché correttamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per il carattere ostativo del reato in espiazione che è compreso tra quelli indicati nell’art. 4-bis 1. 354/75. Al riguardo si osserva che la tesi difensiva secondo cui la domanda sarebbe ammissibile per l’avvenuta espiazione della quota di pena inflitta per l’aggravante di cui al citato art. 50 è infondata poiché, nel caso in esame, vi è un unico reato (comprensivo di detta aggravante) e non già un provvedimento di cumulo, rispetto al quale è possibile procedere allo scioglimento in ipotesi di avvenuta espiazione del reato ostativo.
– è stato parimenti ritenuto inammissibile il terzo motivo riguardante il diniego dell’ affidamento in prova; invero, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali, ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato.
– con riferimento invece al primo motivo di ricorso la Suprema corte evince che la disposizione normativa, nel disciplinare i requisiti di ammissibilità della misura della semilibertà, prevede cinque ipotesi. Nel caso di esecuzione della pena dell’arresto ovvero della reclusione sino a sei mesi non è richiesto alcun requisito attinente la porzione di pena espiata (comma primo). Nel caso di condanna all’ergastolo è necessaria l’avvenuta espiazione di “almeno venti anni di pena” (comma quinto). Al di fuori delle condizioni di applicabilità del primo comma (e dunque nel caso di esecuzione della pena della reclusione per un tempo superiore a mesi sei), il secondo comma prevede tre ipotesi, delineate in relazione ai criteri del quantum di pena espiata e del titolo della condanna. Innanzitutto, in via generale, viene richiesto che sia espiata almeno metà della pena, limite che viene elevato a due terzi qualora il titolo della condanna sia costituito da uno dei delitti indicati dall’art. 4-bis Ord. pen., ai commi 1, 1-ter e 1-quater. Infine, lo stesso secondo comma stabilisce che, qualora vi fossero i requisiti di ammissibilità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e questa non fosse concedibile e il titolo della condanna fosse un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis, la misura della semilibertà è ammissibile “anche prima dell’espiazione di metà della pena”. Dunque, il terzo periodo del secondo comma prevede che, ove sia in esecuzione pena inferiore al limite di anni quattro di reclusione, ma non sia in concreto concedibile la più ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, sia ammissibile la misura della semilibertà senza che sia necessario un quantum di pena già espiata, sempre che il titolo della condanna non rientri tra i delitti indicati dall’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (così detti reati di prima fascia).
A ben vedere, la pronuncia della Corte costituzionale n. 74 del 2020, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 50 Ord. pen., ha ricostruito l’istituto in esame, definendo l’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 50 Ord. pen. come semilibertà così detta surrogatoria rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Con la novella introdotta dalla legge 23 aprile 2009, n. 35 il legislatore ha riscritto l’art. 4-bis Ord. pen., stabilendo che l’originaria disciplina del comma 1 – che prevedeva al primo e quarto periodo i delitti, rispettivamente, così detti di prima e di seconda fascia – fosse prevista, in parte, ai commi 1 e 1-bis – relativi alla disciplina dei reati di prima fascia – e, in parte, ai commi 1-ter e 1-quater – relativo ai reati di seconda fascia -. La fattispecie di detenzione di stupefacenti con l’aggravante della ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) è sempre stata considerata di seconda fascia, e quindi prevista, ai fini dell’ammissibilità dei benefici penitenziari, dapprima al quarto periodo del comma 1 e, quindi, al comma 1-ter della stessa disposizione. Con legge 15 luglio 2009, n. 94 il legislatore ha coordinato il testo dell’art. 50 Ord. pen. al nuovo testo dell’art. 4-bis Ord. pen.
(…)
Dispositivo
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la semilibertà con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza. Rigetta il ricorso nel resto.