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Corte di giustizia 11 luglio 2024 nella causa C 598/22, Società Italiana Imprese Balneari, ECLI:EU:C:2024:597

- 27 Luglio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

Il diritto dell’Unione europea non osta ad una norma nazionale che preveda, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salvo diversa disposizione nel contratto di concessione, l’obbligo per il concessionario di cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.

Antefatto della causa

La SIIB (Società Italiana Imprese Balneari Srl) gestisce uno stabilimento balneare sul demanio marittimo pubblico in Italia dal 1928. Nel corso degli anni, la SIIB ha costruito diverse strutture sul demanio, alcune delle quali sono state riconosciute come difficili da rimuovere. Nel 2007, il Comune di Rosignano Marittimo ha classificato queste strutture come parte del pubblico demanio marittimo e ne ha rivendicato la proprietà. La SIIB ha contestato questa decisione, sostenendo che le strutture erano rimovibili e quindi rimanevano di sua proprietà.

Il Comune e la SIIB hanno stipulato vari accordi e concessioni, tra cui una concessione del 2009 valida per sei anni. Tuttavia, il Comune ha successivamente revocato questa concessione, citando il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 (GU n. 93 del 18 aprile 1942), il quale stabilisce, all’articolo 49, primo comma, rubricato «Devoluzione delle opere non amovibili» che le strutture sul pubblico demanio marittimo diventano proprietà dello Stato alla scadenza della concessione.

La SIIB ha presentato ricorso contro questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato, giudice del rinvio, sostenendo che l’acquisizione automatica delle sue strutture da parte dello Stato senza indennizzo era contraria al diritto dell’Unione europea, in particolare agli articoli 49 e 56 TFUE. Il giudice del rinvio ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia, chiedendo se il diritto dell’UE vieti l’interpretazione della legge nazionale che consente l’acquisizione automatica e gratuita delle strutture costruite sul pubblico demanio marittimo da parte dello Stato alla scadenza di una concessione, anche se la concessione viene rinnovata senza interruzioni.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha precisato che l’assegnazione di una concessione di occupazione del demanio pubblico implica il diritto di stabilimento previsto dall’articolo 49 TFUE, escludendo quindi l’applicabilità dell’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi. Inoltre, la Corte di giustizia ha rilevato che l’articolo 49 TFUE vieta restrizioni alla libertà di stabilimento, ma non si applica quando le eventuali restrizioni siano troppo aleatorie o indirette.

Nel caso specifico, la norma nazionale in questione non disciplina direttamente le condizioni di stabilimento e la sua eventuale restrittività è considerata troppo indiretta per ostacolare la libertà di stabilimento. La norma stabilisce che le opere non amovibili costruite sul demanio pubblico saranno acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione, a meno che non sia previsto diversamente nel contratto di concessione. Questa acquisizione è parte dei principi fondamentali del demanio pubblico, che prevedono l’inalienabilità e la precarietà delle autorizzazioni di occupazione.

Pertanto, la Corte di giustizia ha concluso che l’articolo 49 TFUE non si oppone a una norma nazionale che richiede la cessione gratuita delle opere non amovibili alla scadenza di una concessione, anche in caso di rinnovo, poiché tali disposizioni rientrano in un negoziato contrattuale tra il concedente pubblico e il concessionario.

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