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La “mediazione” per l’affare concluso

- 5 Agosto 2024

Abstract

Prosegue l’opera interpretativa della giurisprudenza sulla figura iuris prevista dall’art. 1754 ss. c.c.: in particolare sull’individuazione del contenuto di significato del termine “affare” usato dal legislatore e sull’individuazione dei presupposti del diritto del mediatore al compenso provvigionale per l’attività di mediazione svolta. Ciò a conferma dell’ampia diffusione della fattispecie nella moderna prassi dei rapporti d’affari e della crescente necessità di dare definizione ai precetti normativi in relazione alla multiforme realtà sostantiva. Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza in commento, specificamente, in riferimento alla rilevanza del mutamento soggettivo della parte che ha conferito l’incarico rispetto a quella che ha concluso l’affare e della corrispondenza formale tra l’affare “trattato” e quello concluso. In entrambi i casi ai fini del riconoscimento o meno del compenso al mediatore.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. La nozione di «affare concluso» nell’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza. 5. L’operazione economica e l’affare giuridicamente obbligatorio. 6. Funzione strumentale della mediazione e interdipendenza causale delle prestazioni. 

*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 4 del 2024. 

Citazione del contributo:

D. Marasciulo, La “mediazione” per l’affare concluso, in De Iustitia, 4, 2024.

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