
SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
La declaratoria di inefficacia di una CILA, pure se è espressione di potere dell’amministrazione non tipizzato, questa deve ritenersi comunque impugnabile per il suo intrinseco carattere di lesività.
Il fatto
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1651/2025 del 25 febbraio 2025, affronta l’attuale tema della declaratoria di inefficacia di una CILA da parte dell’amministrazione e la sua eventuale impugnativa nel contesto del superbonus.
La sezione seconda del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione emessa dal Tar Campania (sezione terza) che con la sentenza breve ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino appoggiando il filone giurisprudenziale che configura l’atto con cui l’amministrazione comunale respinge la CILA, come un atto che non ha valore provvedimentale ma di semplice avviso privo di esecutorietà e di forza inibitoria e in quanto tale non ostativo all’Amministrazione dell’esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori essendo, anzi, propedeutica agli stessi.
Per dare voce alle proprie ragioni, i ricorrenti adducevano che l’atto amministrativo dichiarativo dell’inefficacia della C.I.L.A rientrava in realtà, nel novero degli atti aventi natura autoritativa incidenti sulla sfera giuridica del privato e per questo, avverso lo stesso, era possibile esercitare l’azione di annullamento prevista dall’art. 31 c.p.a.
Nello specifico, il Comune di Torre del Greco, con la comunicazione di inefficacia dell’avviso di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) in contesto Superbonus, ha impedito la prosecuzione dei lavori edili, negando ai cittadini la possibilità di usufruire dei benefici fiscali con scadenza 31.12.2024.
I cittadini hanno adito il TAR predetto al fine di ottenere la riforma della sentenza breve emessa dall’organo giudicante
Con la sentenza breve il Tribunale Amministrativo regionale della Campania respingeva il ricorso proposto dal cittadino, ritenendo che la declaratoria di inefficacia di una C.I.L.A., essendo semplice atto informativo circa le motivazioni che hanno fatto scaturire la dichiarazione di inefficacia, l’azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale.
Avverso tale sentenza i cittadini soccombenti in primo grado, proponevano appello innanzi il Consiglio di Stato e, articolando la difesa su un unico ampio motivo di censura ossia che la comunicazione d’inefficacia era tardiva rispetto i termini previsti dall’art 19 L. 241/990, impedendo inoltre, l’eventuale integrazione documentale da parte dei cittadini attuando una violazione dell’art. 6 l. n. 241/90 (mancata attivazione soccorso istruttorio);
Con memoria di costituzione e difesa, si costituiva il Comune di Torre del Greco rimarcando il filone seguito dal Tar per chiedere la reiezione dell’appello.
Il collegio, visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e visti tutti gli atti di causa e le memorie integrative, con ordinanza cautelare n. 2380/2024 accoglie la domanda di sospensione con compensazione delle spese e trattiene nella pubblica udienza del 18.02.2025, la causa in decisione.
La decisione
Sul punto, il Consiglio di Stato, in primo luogo richiama recente giurisprudenza sul tema, a tenore del quale, la mancata separazione dei costi della manodopera, anche laddove non espressamente prevista dalla legge di gara, costituisce causa di esclusione non sanabile mediante la procedura di soccorso istruttorio.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dai cittadini accoglie l’appello e condanna parte soccombente al rifacimento delle spese per il doppio grado del giudizio.