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In caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, l’assenza della prova positiva di innocenza della persona fisica non può di per sé giustificare l’affermazione di responsabilità dell’ente – Cass. Pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 14343

- 19 Maggio 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, diversamente da quanto accade per la persona fisica, nei confronti dalla quale l’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma II, c.p.p. richiede l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato, la condanna dell’ente presuppone, al contrario, la prova positiva della sua responsabilità, secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio sancito dall’art. 533 c.p.p.

Il fatto 

Avverso alla sentenza emessa dalla Corte di Appello, confermativa delle statuizioni assunte dal Giudice di primo grado in ordine alla declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati contestati alla persona fisica (artt. 355, 356 e 640, comma II, n. 1, c.p.) e alla condanna a carico dell’ente per l’illecito dipendente da reato di cui all’art. 24 D. Lgs. 231/2001, proponevano ricorso per Cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, sia la persona fisica sia la persona giuridica.

Nell’impugnazione elevata dalla prima, si censurava la motivazione resa della Corte territoriale che, pur dichiarando estinti i reati per prescrizione, avrebbe erroneamente confermato la ricostruzione accusatoria, omettendo una compiuta valutazione degli elementi documentali in atti che dimostrerebbero l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati.

Il medesimo vizio motivazionale veniva altresì eccepito dall’ente, il quale denunciava l’omessa valutazione della documentazione in atti dimostrativa della mancanza di un coinvolgimento diretto dello stesso. La società, invero, aveva partecipato alla gara d’appalto in un’associazione temporanea di imprese (di seguito, A.T.I.) che, risultando aggiudicataria di una gara pubblica, era stata trasformata in una società consortile, dotata di piena autonomia gestionale, decisionale e patrimoniale. La presenza di alcuni dipendenti dell’ente nei cantieri, valorizzata in termini accusatori, andrebbe, al contrario, ricondotta a meri distacchi temporanei di manodopera, determinanti il trasferimento del vincolo gerarchico alla consortile, con conseguente esclusione di responsabilità in capo alla società originaria.

La decisione

Con riferimento all’impugnazione elevata dalla persona fisica, la Suprema Corte ha rammentato che, affinché si possa adottare una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma II, c.p.p., il ricorso proposto deve indicare specificamente gli elementi dai quali emerga ictu oculi l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, presupposto imprescindibile per l’operatività della predetta regola iuris (cfr., ex pluris, Cass. pen., Sez. VI, 24.05.2023, n. 33030).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica, la sussistenza di tale evidenza, rilevando come dalle risultanze dibattimentali emergesse la consapevolezza dell’imputato circa la non conformità del materiale fornito rispetto a quanto previsto nel capitolato di gara, essendo, per di più, lo stesso distaccato temporaneamente presso la A.T.I. aggiudicataria. Al tal motivo, la Suprema Corte conclude per l’infondatezza del ricorso proposto.

Relativamente, invece, al ricorso proposto dalla persona giuridica, la Suprema Corte, anzitutto, ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’intervenuta prescrizione del reato presupposto non incide sulla perseguibilità dell’illecito amministrativo contestato all’ente. Il termine di prescrizione dell’illecito derivante da reato, difatti, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica, senza che ciò determini alcuna violazione né degli artt. 3, 24 comma II, 41 e 111 comma II Cost. né delle garanzie convenzionali relative alla matière pénale di cui all’art. 6 CEDU (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 04.05.2018, n. 31641; Cass. pen., Sez. VI, 18.04.2023, n. 25764).

In presenza di una declaratoria di intervenuta prescrizione del reato presupposto, tuttavia, il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell’art. 8, comma I, lett. b), D. Lgs. 231/2001, a compiere un accertamento autonomo della responsabilità dell’ente che, ovviamente, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato ascritto alla persona fisica (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25.01.2013, n. 21192). A tal fine, è stato altresì ricordato che, sebbene non sia necessario un accertamento definitivo della responsabilità penale della persona fisica, risulta imprescindibile la prova della sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del predetto decreto (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 23.05.2018, n. 38363).

Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha chiarito che, allorquando sia intervenuta la prescrizione del reato presupposto, mentre la pronuncia di proscioglimento nel merito della persona fisica richiede l’evidenza della relativa prova di innocenza, ai sensi dell’art. 129, comma II, c.p.p., la condanna dell’ente presuppone, al contrario, la prova positiva oltre ogni ragionevole dubbio della sua responsabilità secondo il criterio indicato nell’art. 533 c.p.p.

Tale disposizione, difatti, trova piena applicazione anche nel procedimento penale de societate tanto in ragione delle clausole estensive delle norme del codice di rito dettate per l’imputato (ex artt. 34 e 35 D. Lgs. 231/2001), quanto nel caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria che impone la pronuncia di esclusione di responsabilità dell’ente (ex art. 66 D. Lgs. 231/2001).

Conseguentemente, «non può dunque, dalla affermazione della mancanza di evidenza dell’innocenza del soggetto indicato come autore del reato presupposto fondarsi la responsabilità dell’ente, per la quale, come detto, è necessaria la prova positiva della sussistenza di tutti gli elementi che connotano il relativo illecito» (§ 3.3.).

La Corte di Cassazione, infine, si è soffermata sul nodo principale dell’impugnazione proposta dalla persona giuridica. Nel caso di specie, difatti, il reato presupposto risulta essere stato commesso non all’interno della persona giuridica ricorrente, bensì nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatore della procedura di gara.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, qualora il reato sia stato commesso nell’ambito di attività di una società appartenente a un gruppo o a un’aggregazione di imprese, la responsabilità può altresì estendersi alle società collegate a condizione che il reato sia stato commesso nell’interesse o vantaggio anche di queste ultime e l’autore del reato possegga la qualifica soggettiva richiesta dall’art. 5 D. Lgs. 231/2001 (cfr. Cass. pen., Sez. II, 27.09.2016, n. 52316).

Nel caso in esame, la motivazione fornita dalla Corte di Appello è stata ritenuta inadeguata, non solo in ordine alla dimostrazione della responsabilità dell’ente, ma anche riguardo alla prova dell’esistenza di un effettivo interesse o vantaggio in capo alla società ricorrente.

Conclusioni

La Suprema Corte di Cassazione, alla luce delle argomentazioni supra esposte, ha rigettato il ricorso proposto dalla persona fisica, condannandola al pagamento delle spese processuali, e annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello la sentenza impugnata nei confronti della persona giuridica.

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