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Art. 612-bis c.p.: è sufficiente la potenziale idoneità offensiva della condotta

- 16 Gennaio 2026

Abstract

Il contributo esamina una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che conferma la condanna per una prolungata condotta persecutoria ai danni dell’ex compagna, con applicazione dell’aggravante connessa all’impiego di strumenti informatici e telematici. La decisione offre lo spunto per riflettere sui criteri di accertamento dell’evento tipico del reato, con particolare riguardo alla prova del grave e perdurante stato di ansia o di paura. A fronte delle censure difensive, incentrate sull’assenza di riscontri clinici e sulla riconducibilità delle condotte alla meno grave fattispecie di molestie, la Corte ribadisce la natura di reato abituale e di danno dello stalking, chiarendo come l’evento possa essere dimostrato anche in via indiretta, attraverso elementi sintomatici desunti dalla reiterazione, dall’invasività e dal contesto complessivo delle condotte. L’uso distorto delle tecnologie digitali assume, in tale prospettiva, un ruolo decisivo nell’intensificazione dell’offesa alla libertà morale e all’autodeterminazione della vittima. La pronuncia conferma così un’interpretazione sostanziale e contestuale dell’art. 612-bis c.p., sollecitando al contempo un rigoroso controllo motivazionale per evitare automatismi probatori e derive oggettivanti dell’evento di danno.

This article examines a recent decision of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) concerning the offence of stalking (atti persecutori) under Article 612-bis of the Italian Criminal Code, which upheld the defendant’s conviction for a prolonged course of persecutory conduct against his former partner, with the application of the aggravating circumstance related to the use of digital and telematic tools. The judgment provides an opportunity to reflect on the evidentiary standards for establishing the typical harmful event of the offence, particularly the proof of a serious and persistent state of anxiety or fear. In response to the defence arguments—focused on the absence of clinical evidence and on the alleged qualification of the conduct as the lesser offence of harassment—the Court reaffirms the nature of stalking as a habitual offence and an offence of result, clarifying that the harmful event may also be established indirectly, through symptomatic elements inferred from the repetition, intrusiveness, and overall context of the conduct. In this perspective, the abusive use of digital technologies plays a decisive role in intensifying the infringement of the victim’s moral freedom and personal self-determination. The ruling thus confirms a substantive and contextual interpretation of Article 612-bis of the Italian Criminal Code, while at the same time calling for a rigorous reasoning process in order to avoid evidentiary automatisms and the risk of an undue objectification of the harmful event.

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi. 2. Il reato di cui all’articolo 612-bis c.p.. 3. Le considerazioni in diritto della Corte di Cassazione. 4. Prova dello stato di ansia e rischio di oggettivazione dell’evento. 5. L’aggravante tecnologica e la specificità del cyberstalking. 6. La massima. 6.1. L’intervento L’intervento legislativo del 2025 e “ricadute” sul delitto di atti persecutori. 

*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 1 del 2026. 

Citazione del contributo:

G. Tuccillo, Art. 612-bis c.p.: è sufficiente la potenziale idoneità offensiva della condotta, in De Iustitia, 1, 2026.

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