SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il con-tatto o l’utenza non gradita, poiché l’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo non può che intervenire dopo che la stessa si è già realizzata.
Il fatto
Il Tribunale, con sentenza del 30 aprile 2024, condannava l’imputato J. G. L. N. alla pena di euro 100,00 di ammenda, riconoscendolo responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen.
Il compendio probatorio, costituito dalla deposizione della persona offesa e dagli screenshot delle telefonate e dei messaggi, consentiva di accertare che, dopo la fine della relazione sentimentale dell’imputato con la persona offesa, il reo iniziava a tempestare la stessa di telefonate e messaggi al fine di riallacciare il rapporto amoroso.
L’imputato, per mezzo del suo procuratore speciale, impugnava la sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
Con il primo motivo si deduceva che il Giudice di Prime Cure errava nel ritenere integrato l’elemento oggettivo del reato quando si presentava innanzi alla porta dell’abitazione della P.O.
Quanto alle telefonate ed ai messaggi, lamentava la mancata acquisizione della prova che gli stessi abbiano alterato lo stato psichico della P.O., ovvero che si sia trattato di condotta petulante o tenuta per biasimevole motivo.
A tal proposito, il ricorrente rilevava che, nel caso di specie, la vittima del reato non attivava nessun blocco dei messaggi provenienti dall’utenza del J. G. L. N.; inoltre, nessun messaggio aveva contenuto offensivo, essendo rivolti esclusivamente al recupero del rapporto affettivo con la P.O.
Successivamente, tramite il secondo motivo, deduceva l’assenza di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
Il ricorso era inammissibile.
La Suprema Corte descriveva la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen., posta a tutela della tranquillità pubblica. Questa può essere lesa a fronte di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare disordini per l’ordine pubblico.
Invero, l’elemento materiale del reato è costituito da due elementi alternativi: la molestia o il disturbo.
L’una, la prima, definita come ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea (così C. Cost. 172/2014); l’altra, il disturbo, da definirsi come condotta volta a modificare le normali condizioni di vita e l’occupazione delle persone.
In tale direzione, la giurisprudenza precisava che, al fine della consumazione del reato, era necessaria una effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di “molestia o disturbo” ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto.
Ciò premesso, in risposta al primo motivo relativo alla mancata integrazione dell’elemento oggettivo del reato, non è necessario che la persona offesa percepisca o meno il fastidio. La norma incriminatrice, infatti, richiede che la condotta molesta o disturbatrice sia tenuta «per petulanza o per altro biasimevole motivo», tanto che la contravvenzione può essere integrata anche da un corteggiamento particolarmente intenso e petulante.
L’obiezione mossa dalla difesa, la quale rappresentava che la P.O. non aveva bloccato i canali di messaggistica con l’imputato, era inconsistente. Nel reato di molestia, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita.
È pur vero, sul punto, che la giurisprudenza ha escluso l’integrazione del reato de quo a fronte della possibilità, per la P.O., di disattivare le notifiche[1]; ma, nel caso di specie, tale principio di diritto era irrilevante, poiché la condotta, per essere molesta, deve essere prima avvertita come tale, con la conseguenza che la possibilità di interrompere l’azione perturbatrice non può che sorgere dopo che la molestia si è già realizzata.
A tal proposito, allora, la Prima Sezione ribadiva il principio di diritto secondo cui:
«Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita, poiché l’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo non può che intervenire dopo che la stessa si è già realizzata».
Risolta la deduzione sull’elemento oggettivo, i Giudici di Piazza Cavour ritenevano altresì muta l’argomentazione sull’assenza dell’elemento soggettivo. Stando alla lettura difensiva, il reato era manchevole del dolo richiesto dall’art. 660 cod. pen., siccome – lo stesso – intendeva riallacciare il rapporto sentimentale con la P.O.
Ebbene, dalla lettura della norma incriminatrice emerge che il fatto debba essere commesso per lo specifico motivo della petulanza o per altro biasimevole motivo. Di conseguenza, è naturale la lettura esegetica per cui:
«In tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto»[2].
Da quanto sopra illustrato ne discendeva la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
In uno, la condanna era fondata sulle continue chiamate vocali ed i messaggi di testo che il ricorrente inviava all’ex compagna; in altro, il resto della doglianza richiedeva una rivalutazione nel merito della vicenda, inammissibile in sede di legittimità, non rilevandosi conclusioni illogiche o viziate da un travisamento delle prove.
Riguardo il secondo motivo, anch’esso veniva considerato manifestamente infondato. Il caso di specie si caratterizzava per una certa insistenza e reiterazione delle condotte moleste, portando all’esclusione della formula di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
In realtà, l’orientamento prevalente della giurisprudenza già riteneva inapplicabile la causa di non punibilità a fronte di molestie reiterate nel tempo, senza onere – per il giudice procedente – di provvedere ad una esplicita motivazione sul punto.
Conclusioni
Dichiarava il ricorso inammissibile.
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[1] Sul punto Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 40033/2023
[2] Cass. Pen., Sez. I, n. 50381/2018.




