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Le comunicazioni informali via “whatsapp” non sono idonee a provare la gravità della malattia ai fini dell’esclusione dal computo del periodo di comporto. – Cass., Sez. lav., 7 ottobre 2025, n. 26956

- 2 Gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Ai fini dell’esclusione dal computo del periodo di comporto delle assenze dovute a “patologie di particolare gravità che richiedono terapie salvavita”, non assumono alcun rilievo probatorio le comunicazioni informali del lavoratore indirizzate all’azienda tramite applicazioni di messaggistica (nella specie: WhatsApp), ove non siano accompagnate da certificazione medico-legale recante l’espressa indicazione della natura della patologia e del relativo regime terapeutico. Ne consegue la legittimità del licenziamento intimato per superamento del comporto quando il datore di lavoro non sia stato posto in condizione, con idonea documentazione ufficiale, di distinguere le assenze “salvavita” da quelle ordinarie.

Il fatto 

Un lavoratore dipendente, destinatario di licenziamento per superamento del periodo di comporto, deduceva di essere affetto da patologia particolarmente grave, tale da sottrarre una parte delle assenze al computo, e assumeva di averne dato contezza all’azienda mediante conversazioni WhatsApp intercorse con il responsabile.

In sede giudiziale, il dipendente invocava la natura “salvavita” delle terapie cui si sarebbe sottoposto, allegando scambi di messaggi e comunicazioni informali prive di attestazione medico-legale circa la qualificazione della patologia e il regime terapeutico.

La Corte territoriale confermava la legittimità del recesso, reputando inidonee le allegazioni “di chat” a comprovare i presupposti derogatori; onde il ricorso per cassazione del lavoratore.

La decisione

La Suprema Corte rigetta il ricorso. Il Collegio ribadisce che la disciplina del comporto tollera deroghe soltanto ove il lavoratore assolva un onere probatorio rigoroso, consistente nella produzione di certificazione medica idonea — e, segnatamente, recante l’esplicita qualificazione della patologia come “di particolare gravità” e l’indicazione del carattere salvavita delle terapie praticate — così da consentire al datore di lavoro la corretta distinzione delle assenze detraibili. Le comunicazioni informali (come i messaggi WhatsApp), quand’anche tempestive, non suppliscono né sostituiscono il documento sanitario con valore medico-legale, trattandosi di strumenti privi di attendibilità formale e di contenuto clinico adeguato.

La Corte puntualizza, sul piano sistematico, che l’eccezione al computo del comporto postula un riscontro oggettivo e formalizzato, non essendo sufficiente la mera conoscibilità “di fatto” dello stato patologico da parte dell’azienda: la deroga incide sull’equilibrio stesso del sinallagma lavorativo e richiede, pertanto, una prova qualificata dei presupposti, in aderenza ai canoni di certezza propri della materia.

In difetto di tale prova, l’assenza rientra nel computo e il licenziamento per superamento del limite di conservazione del posto si palesa legittimo.

Nel caso concreto, la documentazione versata in atti non conteneva alcuna indicazione circa la natura della “patologia grave che richiede terapia salvavita”, né recava le specificazioni cliniche necessarie: sicché i messaggi di chat, privi di valore certificativo, non potevano impedire il computo delle giornate di assenza.

Conclusioni

La pronuncia in esame si colloca nel solco di un orientamento ispirato a certezza documentale e tutela dell’affidamento del datore di lavoro nella regolarità del flusso informativo aziendale.

La Corte, senza introdurre “nuove barriere”, riconduce l’area derogatoria ad un criterio oggettivo (la presenza di terapie salvavita) e ad un onere probatorio formale (la certificazione medico-legale recante la relativa dicitura), sterilizzando il ricorso a prassi comunicative di uso comune ma giuridicamente irrilevanti.

Sul piano pratico, la decisione ammonisce gli operatori: (a) l’idoneità della prova in tema di malattia ai fini del comporto non può essere surrogata da scambi estemporanei su piattaforme digitali; (b) ove il lavoratore invochi l’esclusione dal conteggio per patologie “salvavita”, egli deve mettere l’azienda in condizione di riconoscere tempestivamente il diverso regime, mediante certificazione espressa; (c) in difetto, il licenziamento per superamento del comporto è conforme a diritto.

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