SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In tema di ricorso per Cassazione, è deducibile il vizio di motivazione solo con riguardo ai vizi della mancanza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà della stessa su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. Ne deriva, a contrario, l’inammissibilità delle doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che solle citano una differente valutazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità della valenza probatoria del singolo elemento.
Il fatto
In data 03.04.2025 la Corte d’Appello confermava la pronuncia resa dal Giudice di Prime Cure nei confronti dell’imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia; lesioni personali pluriaggravate; violenza sessuale e omesso mantenimento.
L’imputato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione.
Ivi, in prima battuta, deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla credibilità della persona offesa, alle dichiarazioni di plurime testimoni, nonché all’omessa considerazione di prove documentali e alla mancanza di riscontri oggettivi alle lesioni riferite.
Inoltre, con altro motivo, contestava la configurabilità del reato di maltrattamenti definendo gli episodi di violenza come isolato.
Infine, lamentava vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 570 cod. pen. deducendo l’inconciliabilità di quanto dichiarato dalla P.O. in sede dibattimentale e quanto veniva denunciato dalla stessa.
La decisione
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
In prima battuta, circa il denunciato vizio di motivazione in riferimento alla credibilità della persona offesa, la Terza Sezione richiamava l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui innanzi alla Corte di legittimità sono deducibili, con riguardo ai vizi della motivazione, esclusivamente le denunce relative alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della stessa su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo, tale per cui – a contrario – sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che solle citano una differente valutazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità della valenza probatoria del singolo elemento.
Queste le premesse in punto di diritto, ne conseguiva, allora, l’inammissibilità dei relativi motivi, perché limitati a prospettare una diversa comparazione dei significati probatori o a sollecitare una più favorevole lettura delle risultanze acquisite, in contrasto con quanto concesso dal ricorso ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Gli Ermellini, poi, richiamavano la lettura ermeneutica costituitasi sul tema della “doppia conforme”. Invero, nel caso di specie, la Corte d’Appello confermava la decisione di Primo grado.
La struttura giustificativa delle due sentenze – ossia di primo e secondo grado – deve ritenersi unitaria, con la conseguenza che le due sentenze non devono essere isolatamente intese, ma devono essere lette congiuntamente.
In tale prospettiva, i rilievi difensivi non superavano il vaglio di ammissibilità innanzi alla Corte di Cassazione, in quanto risoltesi in una censura nel merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito. A tutto voler concedere, la Corte d’Appello, evidenziava la logicità e la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzando finanche l’assenza di elementi indicativi di astio o malanimo, tanto che la P.O., per il bene della prole, aveva ripetutamente evitato di denunciare le vessazioni subite, sino a dichiarare ai sanitari di essere caduta dalle scale. Tale condotta è stata ritenuta dalla Corte d’Appello del tutto incompatibile con una volontà calunniatrice.
Il tema della “doppia conforme” veniva altresì in rilievo sul motivo concernente il travisamento delle dichiarazioni testimoniali. Invero, in tali ipotesi, il vizio di travisamento può essere dedotto soltanto quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
In concreto, il motivo veniva ritenuto inammissibile siccome la Corte territoriale non introduceva alcuna nuova valutazione precedentemente assente, avendo anzi sottolineato il carattere reiterativo delle doglianze già veicolate con l’atto di appello.
Quanto il motivo relativo al reato di cui all’art. 572 c.p., le censure venivano dichiarate manifestamente infondate.
L’imputato, in sede di ricorso, si limitava a valorizzare i soli episodi di violenza fisica, trascurando – però – le condotte di vessazione psicologica (controllo, umiliazione e insulto), le quali assumono rilievo centrale ai fini della configurabilità del delitto, potendo lo stato di sofferenza e di umiliazione derivare anche dal clima generale instaurato dall’agente, indipendentemente da specifici atti.
Ugualmente inammissibile era il motivo concernente il reato di cui all’art. 570 cod. pen., stante il carattere reiterativo e in parte generico della censura, nonché la circostanza che la prova documentale dei versamenti è stata acquisita con riferimento al solo periodo successivo all’intervento del giudice civile.
Conclusioni
Dichiarava il ricorso inammissibile.




