SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In tema di confisca ex art. 578‑bis c.p.p., dichiarata la prescrizione del reato, il giudice dell’impugnazione deve accertare la responsabilità ai soli fini ablatori e qualificare la misura come diretta solo se è provato il nesso di derivazione causale tra bene e reato, altrimenti come per equivalente; nel concorso di persone è esclusa la solidarietà, sicché la confisca va disposta nei confronti di ciascun concorrente nei limiti del profitto individualmente conseguito, con riparto in parti uguali solo ove la quota non sia determinabile.
Il fatto
La vicenda trae origine da tre episodi di peculato, indicati ai capi A), C) ed E) della Senteza, ascritti — con ruoli diversi — a C.S., un giudice delegato e altri soggetti laici, nell’ambito di procedure fallimentari in cui sarebbero stati ammessi al passivo crediti inesistenti, tramite procure all’incasso falsificate, con successiva emissione di mandati di pagamento e trasferimento delle somme verso società inglesi costituite ad hoc da uno dei coimputati. La Corte d’appello di Perugia aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati sub A) e C) per alcuni imputati e, quanto al capo E), aveva in parte confermato la decisione di primo grado, tuttavia la confisca diretta riferita al profitto e condannando il giudice e la coimputata R.G. al risarcimento in favore delle parti civili, con provvisionale per T. s.r.l. pari a € 1.115.546,92. Contro questa sentenza ricorrevano in cassazione R.G., C.S., la parte civile T. s.r.l. e il precedente amministratore della società fallita C.P.
La Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di R.G. — tra l’altro per genericità dei motivi sul travisamento delle prove e per l’erroneità del richiamo alla solidarietà ex art. 2055 c.c. a fronte della scelta del rito del patteggiamento da parte del coimputato — e reputava in larga parte inammissibile il ricorso del giudice C.S., ritenendo corretta la valutazione di attendibilità della chiamata in correità e respingendo – invece – le censure istruttorie e di diritto, incluso il tentativo di riqualificare la condotta in art. 232 l. fall. anziché in art. 314 c.p.
Diversamente, la Suprema Corte annullava la decisione limitatamente alla confisca, rilevando carenze motivazionali decisive circa natura e oggetto della misura, e rinviava sul punto alla Corte d’appello di Firenze; rigettava poi il ricorso della società, affermando la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (e non della Presidenza del Consiglio) quando il danno derivi da reato del magistrato nell’esercizio delle funzioni, e dichiarava inammissibile il ricorso dell’ex amministratore.
La decisione
La Suprema Corte chiarisce anzitutto il metodo decisionale in presenza di prescrizione. Per le statuizioni civili, l’art. 578 c.p.p. – letto alla luce della Pronuncia della Corte costituzionale n. 182/2021 e delle Sezioni Unite del 2024 – impone un giudizio bifasico sulla base del quale il giudice dell’impugnazione, pur dichiarando la prescrizione, deve prima verificare se vi siano i presupposti per il proscioglimento nel merito applicando l’art. 530 c.p.p. (anche per insufficienza o contraddittorietà della prova); solo laddove ciò non fosse possibile, il giudice potrebbe confermare gli effetti civili secondo il criterio del “più probabile che non”, posto a garanzia del fatto che non vi sia, neppure indirettamente, un’affermazione di colpevolezza penale mascherata da pronuncia sugli interessi civili.
Per quanto riguarda invce il regime della confisca la Corte, rimettendosi a Pronuce precedenti[1], precisa che l’578-bis c.p.p. richiede, anche dopo la dichiarazione di prescrizione, un accertamento di responsabilità sostanziale quando si tratti di confische con componente sanzionatoria, per cui in ossequio all’art. 7 CEDU, non è legittimo irrogare una pena senza un giudizio, ancorché confinato alla motivazione. Inoltre, nel concorso di persone è esclusa ogni solidarietà: l’ablazione deve essere commisurata al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente, con riparto in parti uguali solo se la quota individuale è individuabile. I medesimi principi governano anche la fase cautelare del sequestro finalizzato alla confisca, imponendo una motivazione progressivamente adeguata agli elementi acquisiti.
Applicando tali regole al caso concreto, la Cassazione riteneva inammissibile il ricorso di R.G. per manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione, nonché per generiche e insufficienti censure sui travisamenti e, infine, poiché ritiene non possibile estendere la provvisionale a un coimputato che abbia patteggiato, in quanto il rito ex art. 444 c.p.p. non consente di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile e non può essere eluso invocando la solidarietà ex art. 2055 c.c. nel processo penale rispetto a scelte processuali differenziate.
Quanto al ricorso proposto dal giudice, la Suprema Corte esclude i presupposti per un’assoluzione ex art. 129 c.p.p. e ritiene corretto il vaglio di attendibilità della chiamata in correità di R., sorretto da appositi riscontri. La pronuncia, inoltre, respinge la sollecitazione a riqualificare i fatti nell’art. 232 l. fall., specificando che il peculato (art. 314 c.p.) tutela un diverso bene giuridico (imparzialità e buon andamento della P.A.) e si consuma con l’appropriazione di denaro nella disponibilità dell’ufficio, anche se l’agente si avvale di artifici o raggiri; non c’è rapporto di specialità che assorba la condotta nella fattispecie fallimentare.
Pertanto, la Cassazione accoglie un solo punto riguardando la confisca: le sentenze di merito non chiariscono quali beni fossero stati vincolati, a quale titolo (diretta o per equivalente), come si colleghino causalmente al reato – soprattutto gli immobili, che richiedono di dimostrare l’impiego trasformativo del denaro provento delittuoso – né quale sia la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente.
Con riguardo alle parti civili, la Corte afferma un principio di legittimazione passiva: quando il danno derivi da reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni, l’azione segue le regole ordinarie e il responsabile civile è il Ministero della Giustizia (art. 2049 c.c.), non la Presidenza del Consiglio; per questo il ricorso di di T. s.r.l. viene rigettato.
Conclusioni
In conclusione, la Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.S. e, per l’effetto estensivo, nei confronti di R.G. limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze e dichiara inammissibili nel resto i relativi ricorsi. La Corte dichiara altresì inammisibili i ricorsi delle parti civili, sig. P. e la società T. s.r.l.
—
[1] Si fa, in particolare, riferimento alle Sezioni Unite Esposito le quali escudono la retroattività dell’art. 578-bis in malam partem, e alle più recenti Sezioni Unite Massini (2024, dep. 2025) che precisano che la confisca è diretta solo se provato il nesso causale tra bene e reato (non basta che il bene sia denaro), altrimenti è per equivalente.




