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Rapporti di vicinato tra l’art. 322-ter e l’art. 322-quater: rimessi al giudice delle leggi i dubbi di costituzionalità sulle sovrapposizioni ablative – Cass. Pen., sez. VI, ord. 7 novembre 2025, n. 36356

- 8 Gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. nonché agli artt. 11, 117 Cost. in relazione all’art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui prevede che dalla condanna per taluno dei delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p. consegua la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo e, nel contempo, il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa.

Il fatto 

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, confermativa dell’affermazione di responsabilità penale per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, proponeva ricorso per cassazione l’imputato.

Secondo la ricostruzione accolta da entrambe le sentenze di merito, l’imputato, appartenente alla Guardia di Finanza, avrebbe ricevuto – per il tramite di un collega, poi reo confesso – la somma di euro 5.000 da due imprenditori interessati a che le attività di controllo svolte nei confronti della loro società non evidenziassero condotte illecite.

Nell’interesse del ricorrente venivano articolati cinque motivi di doglianza.

Con i primi due si denunciava la ritenuta sufficienza della mera confessione dell’imputato a sorreggere la pronuncia di condanna. La difesa evidenziava, infatti, come, sebbene in sede di interrogatorio di garanzia egli avesse ammesso i fatti a sé sfavorevoli, tali dichiarazioni fossero il portato di una condizione di fragilità e confusione indotta dall’applicazione della misura cautelare; si sosteneva, per converso, che dagli atti non emergesse affatto la prova della compartecipazione dell’imputato all’accordo corruttivo.

Il terzo motivo di ricorso atteneva alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 318 c.p., assumendosi che l’imputato si sarebbe limitato a ricevere la somma consegnatagli dal collega, senza aver preso parte al pactum sceleris.

Con il quarto motivo, poi, si deduceva la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stata esclusa l’applicabilità dell’art. 323-bis c.p., valorizzandosi la violazione dei doveri connessi alla qualifica dell’imputato e l’entità del lucro conseguito.

Infine, con l’ultimo motivo, si censurava il cumulo sanzionatorio derivante dalla contestuale irrogazione, da un lato, della confisca – diretta e per equivalente – del prezzo del reato (euro 5.000) e, dall’altro, della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p., quantificata in misura pari al valore della confisca.

La decisione

In limine, la Suprema Corte rileva come i primi quattro motivi di ricorso attengano a profili di merito già diffusamente esaminati e coerentemente risolti dai giudici di primo e secondo grado, con motivazioni immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà e, pertanto, non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Proprio perché il loro rigetto condurrebbe alla conferma integrale della sentenza, anche quanto al duplice prelievo patrimoniale disposto nei confronti dell’imputato, la Corte ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine al cumulo derivante dall’applicazione combinata degli artt. 322-ter e 322-quater c.p., per possibile violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

È su tale cumulo – reso ineludibile dall’eventuale rigetto del ricorso – che il Collegio appunta l’attenzione, reputando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina risultante dall’intreccio tra gli artt. 322-ter e 322-quater c.p., nella parte in cui impongono una duplicazione di misure patrimoniali aventi sostanzialmente il medesimo oggetto e una chiara funzione afflittivo-sanzionatoria.

Per giungere a tale approdo, la Corte muove da una ricostruzione sistematica del quadro normativo entro cui si colloca l’istituto della riparazione pecuniaria, mettendone in luce l’ormai pressoché perfetta sovrapposizione, sul piano oggettivo e soggettivo, rispetto alla confisca del prezzo o del profitto del reato.

L’art. 322-quater c.p. è stato introdotto dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, con l’intento dichiarato di rafforzare l’armamentario sanzionatorio a presidio dei delitti contro la pubblica amministrazione. Nella versione originaria, la disposizione prevedeva che, in caso di condanna per una serie di delitti contro la PA (tra cui peculato, concussione, corruzione propria e impropria, induzione indebita), il solo pubblico agente fosse condannato al pagamento di una somma equivalente a «quanto indebitamente ricevuto»; l’adempimento di tale obbligo costituiva, inoltre, presupposto necessario tanto per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165, comma 4, c.p., quanto per l’accesso al patteggiamento.

La riforma del 2019 (l. 9 gennaio 2019, n. 3) ha ampliato l’ambito applicativo della norma, estendendola anche al privato corruttore e sostituendo il riferimento a «quanto indebitamente ricevuto» con quello, più ampio, ad «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato».

Questa evoluzione mette in luce, secondo la Corte, una tendenziale e ormai compiuta sovrapposizione tra riparazione pecuniaria e confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato ex art. 322-ter c.p., giacché «l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della confisca e della riparazione pecuniaria, come pure i presupposti applicativi, l’obbligatorietà e i parametri di determinazione del quantum, sono totalmente sovrapponibili».

Se si pongono a raffronto le due disposizioni, emergono plurimi profili di coincidenza: i presupposti oggettivi (condanna per i medesimi delitti contro la pubblica amministrazione); l’oggetto dell’ablazione (prezzo o profitto del reato); l’ambito soggettivo (pubblico agente e privato concorrente); soprattutto, il carattere obbligatorio di entrambe le misure.

Nel caso di specie, trova applicazione la formulazione originaria dell’art. 322-quater c.p.; nondimeno, osserva la Cassazione, la locuzione «quanto indebitamente ricevuto» ricomprendeva già, quanto meno con riguardo ai reati di corruzione, la nozione di prezzo del reato.

Ne discende che, tanto nella disciplina previgente quanto in quella vigente, riparazione pecuniaria e confisca colpiscono il medesimo valore patrimoniale, in base a presupposti identici, in via obbligatoria e secondo criteri di quantificazione sostanzialmente coincidenti.

Da questo assetto normativo deriva un’inevitabile interferenza: in presenza di una condanna per corruzione – come nel caso in esame – il giudice è tenuto a disporre sia la confisca, diretta o per equivalente, del prezzo del reato, sia la condanna al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria, di una somma di pari entità.

La Corte precisa che ciò determina «una duplicazione di obblighi che, pur avendo una differente natura, determinano l’effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato». Il risultato è che il condannato subisce una duplicazione di prelievi che conducono alla sottrazione di un valore pari al doppio di quanto illecitamente percepito.

La Suprema Corte sottolinea, peraltro, come la legge non contenga alcuna clausola che consenta di modulare tale cumulo, né preveda meccanismi di coordinamento o di alternatività tra confisca e riparazione pecuniaria: il sistema positivo, in altre parole, è strutturato per imporre la congiunta applicazione dei due istituti, senza margini di discrezionalità giudiziale.

Per verificare se tale esito sia compatibile con i parametri costituzionali, il Collegio si concentra anzitutto sulla natura giuridica della riparazione pecuniaria.

Una prima linea di indagine intercetta il rapporto tra l’istituto e il risarcimento del danno civile. L’art. 322-quater c.p., nel prevedere espressamente che il pagamento della somma dovuta a titolo di riparazione lascia impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, sancisce chiaramente il cumulo tra le due poste.

Il dato letterale rende arduo ogni tentativo di ricondurre la riparazione pecuniaria nell’alveo della responsabilità civilistica, espungendone la dimensione sanzionatoria. A ciò si aggiunge che il risarcimento del danno presuppone l’iniziativa del danneggiato, mentre la riparazione ex art. 322-quater c.p. è disposta d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla costituzione di parte civile; e, ancora, che la parametrazione al prezzo o al profitto del reato prescinde dal concreto ammontare del danno risarcibile, che solo nel peculato tende a coincidere con il profitto.

Nella corruzione per l’esercizio della funzione – quale è il caso di specie – l’atto rimane, almeno formalmente, conforme ai doveri d’ufficio, sicché l’amministrazione può non aver subito un danno patrimoniale diretto, se non l’offesa all’immagine, la cui quantificazione non è automatica né correlata al prezzo della dazione corruttiva.

Da ciò non può che discendere una scissione strutturale tra riparazione pecuniaria e danno risarcibile, che consente di escludere qualsiasi qualificazione dell’istituto in chiave meramente riparatoria. Come afferma la Corte, «la parametrazione della riparazione pecuniaria al prezzo o al profitto del reato determina necessariamente una scissione tra la riparazione e il risarcimento del danno, essendo l’istituto connotato da una esclusiva finalità punitiva e non già compensativa».

Esclusa allora la natura risarcitoria, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. integra una «sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati e si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato», con marcata connotazione punitiva (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 16098, Ciferri; Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 2023, n. 8959, La Face; Cass. pen., Sez. VI, 25 luglio 2025, n. 27422, Mocellin).

L’art. 322-quater c.p. delinea, in questa prospettiva, una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio, non rimessa all’iniziativa dell’imputato, non graduabile in funzione dei pregiudizi subiti dalla pubblica amministrazione, ma rigidamente parametrata al quantum del prezzo o del profitto.

«Si tratta, dunque, di una “sanzione civile accessoria”» – rammenta la Cassazione – «che, nella chiara prospettiva di realizzare un rafforzamento dell’armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, consegue necessariamente (“sempre”) alla condanna per i reati-presupposto di cui al catalogo dello stesso art. 322-quater cod. pen. e si caratterizza per un’indubbia connotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge è stata da questa Corte ricondotta nell’alveo della “pena illegale”» (Cass. pen., Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, Ferraresi).

Il dato giurisprudenziale trova puntuale riscontro in dottrina, che in larga parte sottolinea come l’istituto non presupponga alcuna condotta di resipiscenza o di spontaneo impegno riparatorio da parte dell’autore – tratti tipici dei modelli di restorative justice – ma si risolva in una vera e propria sanzione pecuniaria aggiuntiva, funzionalmente assimilabile a una pena pecuniaria reintrodotta surrettiziamente nel sistema dopo la sua eliminazione, per i delitti contro la PA, con la riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990, n. 86).

Una conferma in tal senso è desunta dalla relazione governativa alla l. n. 69 del 2015, che qualifica la riparazione pecuniaria come strumento volto a recepire le raccomandazioni, in particolare dell’OCSE, in tema di «sanzioni pecuniarie» idonee a rafforzare il contrasto alla corruzione nelle transazioni economiche internazionali.

La relazione prende atto di una scelta consapevole del legislatore di non rimodulare le pene principali – ritenute già adeguatamente afflittive – optando invece per un meccanismo formalmente inquadrato come «riparazione», ma dotato di una funzione dichiaratamente afflittivo-sanzionatoria. L’effetto è quello di inserire nel sistema un istituto che, pur gravitante nominalmente nell’orbita civilistica, opera nella sostanza come sanzione pecuniaria a parametro fisso.

In un passaggio di particolare raffinatezza, l’ordinanza si confronta con la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di diffamazione a mezzo stampa, spesso evocata quale termine di paragone. Anche in tale ambito, infatti, la giurisprudenza civile ha riconosciuto l’introduzione di una «pena pecuniaria privata» aggiuntiva rispetto al risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640).

Tuttavia, la Cassazione penale evidenzia le differenze decisive: la riparazione in materia di diffamazione presuppone pur sempre una richiesta della persona offesa, non è applicabile d’ufficio e si inserisce in un sistema in cui le pene principali sono relativamente miti, sì da giustificare un correttivo patrimoniale più incisivo. L’art. 322-quater c.p., al contrario, opera in un contesto opposto: l’obbligo di pagamento sorge automaticamente, senza domanda della parte lesa, con importo predeterminato e senza margini di discrezionalità, in aggiunta a pene detentive già severe e a misure ablative obbligatorie quali la confisca del prezzo o del profitto.

Ancor più significativa, nella prospettiva della Corte, è la convergenza tra riparazione pecuniaria e danno erariale da lesione dell’immagine della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, l. 14 gennaio 1994, n. 20, che quantifica, salvo prova contraria, tale danno nel doppio del valore dell’utilità illecitamente percepita. Riparazione pecuniaria e danno erariale, come rilevato in dottrina, rispondono a una logica spiccatamente sanzionatoria e si affiancano al tradizionale risarcimento con finalità essenzialmente punitive e di deterrenza, generando un quadro nel quale il medesimo fatto di reato espone l’autore a una pluralità di prelievi patrimoniali collocati su piani formalmente distinti (penale, civile, contabile), ma convergenti nella funzione afflittiva.

Accertata la natura sanzionatoria della riparazione pecuniaria, la Corte prende atto che una parte della giurisprudenza di legittimità ha tentato di neutralizzare la duplicazione rispetto alla confisca introducendo, in via interpretativa, un regime di alternatività tra art. 322-ter e art. 322-quater c.p.

È in questa prospettiva che l’ordinanza esamina criticamente l’indirizzo espresso, tra le altre, da Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 23203, Petrini, secondo cui l’applicazione congiunta della confisca per equivalente del profitto e della riparazione pecuniaria determinerebbe una violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio, imponendo di optare per una sola delle due misure. La Cassazione osserva che tale soluzione si traduce in una interpretatio abrogans dell’art. 322-quater c.p., poiché «in ragione dell’identità dei presupposti applicativi, ove è applicabile la riparazione pecuniaria lo è anche la confisca, con la conseguenza che il principio di alternatività conduce sempre alla disapplicazione dell’art. 322-quater cod. pen.».

Una simile esegesi non è ritenuta compatibile con il tenore letterale delle disposizioni, le quali non solo non prevedono alcuna clausola di alternatività, ma, al contrario, sono concepite per operare congiuntamente. Come la Corte costituzionale ha reiteratamente affermato, invero, «l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (Corte cost., sent. n. 109 del 1989; Corte cost., sent. n. 219 del 2008; Corte cost., sent. n. 26 del 2010; Corte cost., sent. n. 110 del 2012).

Nella prospettiva dell’ordinanza, il problema del cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria deve, dunque, essere affrontato sul terreno della legittimità costituzionale, e segnatamente del rispetto del principio di proporzionalità della pena e del divieto di duplicazione irragionevole di misure afflittive, anche alla luce dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In tale contesto, la Corte valorizza altresì il recente arresto delle Sezioni unite in tema di confisca del profitto (Cass. pen., Sez. Un., 26 settembre 2024, n. 13783, Massini), che ribadisce la funzione primariamente recuperatoria della confisca – anche per equivalente – pur riconoscendone il contenuto afflittivo e, in determinate ipotesi, punitivo.

Il fatto che la confisca miri a neutralizzare il vantaggio illecito non elide, infatti, la sua dimensione afflittiva, che assume rilievo tanto più marcato quando essa venga affiancata da ulteriori strumenti patrimoniali di segno punitivo, come la riparazione pecuniaria. Sul piano sostanziale, la combinazione delle due misure conduce a un raddoppio dell’obbligo ablatorio, con l’effetto di privare il condannato di un valore pari al doppio del prezzo o del profitto, oltre alle pene detentive e ad altri eventuali oneri economici.

Il baricentro argomentativo si sposta, allora, sul terreno del controllo di proporzionalità. Alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 236 del 2016; Corte cost., sent. n. 179 del 2017; Corte cost., sent. n. 149 del 2018; Corte cost., sent. n. 222 del 2018), la Corte ricorda come il principio di proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore del fatto abbia assunto autonoma valenza, non riducibile al solo canone di eguaglianza formale di cui all’art. 3 Cost., ma strettamente intrecciato con la funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost. Quando la risposta sanzionatoria si riveli manifestamente sproporzionata rispetto all’offesa, l’ingiustizia percepita della pena stessa tende a compromettere ab origine ogni processo rieducativo, traducendosi in un contrasto congiunto con i due parametri costituzionali. (Corte cost., sent. n. 68 del 2012; Corte cost., sent. n. 251 del 2012).

Pur nascendo, storicamente, con riguardo alle pene detentive, il principio di proporzionalità è stato esteso, dalla stessa Corte costituzionale, anche a sanzioni diverse dalla privazione della libertà, in particolare alle sanzioni amministrative di carattere punitivo, sulla base dell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme che tutelano i diritti incisi (Corte cost., sent. n. 112 del 2019).

 In tale pronuncia, richiamando l’art. 49, par. 3, CDFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare Corte giust. UE, 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA, C-537/16), si afferma che il principio di proporzionalità si applica all’insieme delle sanzioni, anche amministrative, quando rivestono carattere punitivo; la stessa linea è stata seguita dalle Sezioni unite civili nel riconoscimento dei punitive damages di matrice straniera (Cass. civ., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601).

Da tale percorso argomentativo, la Cassazione trae un duplice corollario. Da un lato, il principio di proporzionalità deve ritenersi applicabile anche alla riparazione pecuniaria, tanto più in quanto essa incide indirettamente sul regime della pena detentiva, essendo posta quale condizione per la sospensione condizionale ex art. 165, comma 4, c.p., senza che siano previsti meccanismi di adeguamento alle capacità economiche del condannato. Dall’altro lato, il parametro di proporzionalità opera sia in senso «intrinseco» – valutando la congruità complessiva del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata fattispecie – sia in senso «relazionale», nel confronto con altri contesti normativi: nel caso di specie, viene in rilievo soprattutto il profilo intrinseco, giacché la lesione deriva dalla duplicazione, per il medesimo fatto, di misure che incidono sullo stesso segmento patrimoniale in assenza di qualunque correttivo.

La Corte soggiunge, poi, un ulteriore rilievo che accentua la problematicità costituzionale dell’istituto: la riparazione pecuniaria è, per sua struttura, sostanzialmente fissa e predeterminata. Il quantum è rigidamente correlato al prezzo o al profitto del reato, senza che il giudice possa graduarlo in base alla situazione economica dell’imputato, all’eventuale risarcimento del danno già versato ovvero all’integrale restituzione del profitto. In particolare, si sottolinea come «la predeterminazione legislativa del parametro di commisurazione della riparazione pecuniaria impedisce al giudice ogni valutazione di adeguatezza in concreto, rendendo la misura del tutto impermeabile ai criteri dell’art. 133 cod. pen.».

Questa predeterminazione oggettiva, che esclude ogni scrutinio di adeguatezza in concreto, è già stata ritenuta censurabile, in linea di principio, dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo a sanzioni pecuniarie prive di margini di modulazione (Corte cost., sent. n. 28 del 2022).

L’istituto risulta, dunque, impermeabile ad ogni valutazione di equità e incapace di valorizzare le condotte riparatorie spontanee del reo.

Nella parte finale del proprio iter argomentativo, l’ordinanza intreccia il profilo di proporzionalità con una ricognizione sistemica delle regole che governano il rapporto tra confisca e condotte riparatorie.

Vengono richiamate – tra le altre – le previsioni dell’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che esclude la confisca «per la parte che può essere restituita al danneggiato», e quelle degli artt. 600-septies, 452-undecies e 423-quater c.p., che subordinano o escludono la confisca nei casi in cui l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi.

Sul piano giurisprudenziale, si è affermato costantemente che la confisca del profitto non può essere disposta quando questo sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito, ovvero che il quantum confiscabile debba essere rideterminato alla luce delle somme restituite o recuperate[1].

In questa prospettiva si colloca il principio, affermato dalla Corte, secondo cui «l’autore del reato non può trarre vantaggio dall’illecito, ma non può neppure subire un depauperamento indebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo patrimonio», evocando così la necessità di un criterio di alternatività tra misure patrimoniali afflittive.

Alla luce di questa trama normativa e giurisprudenziale, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. appare come un «istituto avulso dal sistema»: non si presenta come alternativa alla confisca, né è modulabile in relazione alle condotte riparatorie, ma opera necessariamente in aggiunta ad essa, determinando un raddoppio strutturale del prelievo sul medesimo vantaggio illecito. Ciò avviene, peraltro, senza che il giudice possa esercitare alcun potere di graduazione, in aperto contrasto con i criteri di commisurazione di cui all’art. 133 c.p. e con le garanzie normalmente riconosciute in tema di pene pecuniarie.

Da qui l’approdo, tanto netto quanto impegnativo sul piano sistemico, secondo cui «il riequilibrio del sistema debba essere individuato nella dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 322-quater cod. pen.», nella parte in cui impone la riparazione pecuniaria in cumulo con la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Conclusioni

Alla stregua dell’articolato percorso motivazionale ricostruito, la Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nonché agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Dispone, conseguentemente, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ordinando, infine, che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

[1] Si vedano, ex pluris, Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44446, Runco; Cass. pen., Sez. II, 26 maggio 2015, n. 36444, Ottonello; Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 20887, Aumenta; Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 4097, Tomasi; Cass. pen., Sez. II, 16 novembre 2011, n. 45054, Benzoni; Cass. pen., Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512, Sicilfert S.r.l.; Cass. pen., Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 21353, Magnani; Cass. pen., Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 34290, Calvaresi; Cass. pen., Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 44189, Hoxha.

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